Cassazione Penale, Sentenza n. 21592/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cesarano ha proposto incidente di esecuzione chiedendo la declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 184 cod. pen., di tutte le pene detentive temporanee presenti nel cumulo a suo carico, sostenendo di aver già scontato integralmente l'isolamento diurno connesso all'ergastolo. La difesa ha sottolineato che la richiesta era diretta non allo "scioglimento" del cumulo, bensì all'accertamento dell'estinzione delle pene temporanee sul titolo esecutivo, attribuendo tale competenza al Giudice dell'esecuzione e richiamando un precedente favorevole di altra Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art. 184 cod. pen. opera in ipotesi specifiche (estinzioni della pena perpetua per atto di clemenza) e che la declaratoria di estinzione delle pene temporanee non può essere chiesta in via generica ma deve essere proposta nell'ambito di un procedimento finalizzato e funzionale (ad esempio per ottenere un beneficio penitenziario) davanti all'autorità giudiziaria competente (in concreto la magistratura di sorveglianza). La Corte ha inoltre ribadito che lo "scioglimento" del cumulo ha natura incidentale e strumentale rispetto a procedimenti previsti dalla legge e non può essere ottenuto con un'istanza generica. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La pena temporanea superstite "sia eseguita per intero", salvo che, trattandosi di pena perpetua accompagnata dall'isolamento diurno, quest'ultimo non sia stato totalmente scontato; nel qual caso, la pena temporanea concorrente possa essere "ridotta alla metà" e possa risultare estinta ove il condannato sia stato detenuto per oltre trent'anni.
L'art. 184 opera specificamente quando la pena dell'ergastolo si estingua per atto di clemenza: in tale evenienza le pene temporanee sono eseguite per intero salvo le ipotesi particolari legate all'isolamento diurno già integralmente scontato o a detenzioni ultratrentennali. Non è norma che autorizzi una declaratoria generica di estinzione fuori dalle ipotesi indicate.
Riferito come criterio moderatore per il calcolo del cumulo tra pene perpetue e temporanee: la Corte ha ritenuto che la situazione concreta del ricorrente, con ergastoli e pene temporanee, si valuta alla luce del criterio moderatore per l'esecuzione.
Norma sull'unificazione delle pene concorrenti: la giurisprudenza indica che lo scioglimento del cumulo può intervenire durante l'esecuzione quando è strumentale a decisioni su benefici penitenziari o su questioni incidentali, ma non come procedimento autonomo.
Richiamato come esempio dei reati ostativi per i quali, nell'ambito di una verifica di ammissibilità di benefici, può rendersi necessario specificare le porzioni di pena espiate: lo scioglimento del cumulo è ammesso in via incidentale se funzionale a giudizi sui benefici.
Richiamato per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso alla Corte di Cassazione.
Richiamata per distinguere reati aggravati dalla normativa del 1991; utilmente citata per ricostruire la genesi delle diverse condanne del ricorrente.
Massime di principio
- Una richiesta generica di declaratoria di estinzione delle pene temporanee ex art. 184 cod. pen. è inammissibile se non è collegata a un fine specifico e regolato dall'ordinamento (es. domanda di benefici penitenziari); occorre dimostrare interesse concreto.
- L'art. 184 è operativo principalmente quando l'ergastolo si estingue per atto di clemenza: in assenza di tale evento, le pene temporanee restano eseguite secondo le disposizioni ordinarie, salvo la specifica valutazione dell'isolamento diurno già integralemente scontato.
- Lo "scioglimento" del cumulo ha natura incidentale e può essere pronunciato solo nell'ambito di procedimenti funzionalmente rilevanti (magistratura di sorveglianza o giudice dell'esecuzione in funzione incidentale), non come procedimento autonomo volto a ottenere un provvedimento meramente teorico.
- Se l'obiettivo è ottenere benefici (per es. concessione permessi, misure alternative, riduzioni), l'istanza volta a specificare le porzioni di pena deve essere proposta alla magistratura di sorveglianza, che può in via incidentale determinare le porzioni già scontate.
- Precedenti favorevoli di altre corti non vincolano: la giurisprudenza di legittimità prevale come criterio di interpretazione uniforme; tuttavia decisioni di merito possono essere utilizzate per argomentare la domanda se contestualizzate e rivolte a un fine concreto.
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