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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00993/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo all'anno 2003, emesso nei confronti di un commerciante di autovetture usate. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti e Iva indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da una società qualificata come cartiera, con contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti; aveva inoltre contestato l'Iva relativa all'acquisto di vetture estere con indebito ricorso al regime del margine e maggiori ricavi da cessioni sottocosto. In sede di legittimità, dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio limitato alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, l'Agenzia ha lamentato che la CTR, nel nuovo giudizio, avesse ecceduto i limiti del rinvio e del giudicato interno: pur dovendo verificare solo se i costi fossero effettivi, inerenti, certi e determinati ai fini delle imposte dirette, la CTR avrebbe anche inciso sulla questione dell'Iva indebitamente detratta, tema non devoluto e coperto da giudicato implicito interno. La ricorrente ha quindi denunciato violazione degli artt. 394 c.p.c. e 63, comma 4, d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, reputando il motivo autosufficiente e correttamente qualificato come denuncia di violazione di legge. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, nei limiti segnati dalla precedente cassazione, senza riesaminare la questione dell'Iva. La CTR, invece, aveva esteso il proprio esame anche alla indetraibilità dell'Iva connessa alle medesime fatture, questione non devoluta e ormai coperta da giudicato implicito interno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    La censura è stata ricondotta alla violazione di legge e non a un riesame del merito; il motivo è stato ritenuto autosufficiente.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti fissati dalla cassazione e non può estendere l'esame a questioni coperte da giudicato interno o implicito.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario il giudice di rinvio deve uniformarsi alla decisione rescindente e ai suoi limiti oggettivi.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993

    Richiamato nel precedente ricorso del contribuente in tema di deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, come modificato dallo ius superveniens del d.l. n. 16 del 2012.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012

    Richiamato quale ius superveniens che incide sulla deducibilità dei costi connessi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio per violazione di legge, il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente, e non può riesaminare questioni che costituiscano il presupposto necessario della pronuncia e siano coperte da giudicato implicito interno.
  • Se l'impugnazione originaria e il successivo ricorso per cassazione investono solo un segmento della pretesa tributaria, il giudizio di rinvio resta circoscritto a quel segmento e non può essere esteso ad altri profili non devoluti, ancorché connessi ai medesimi fatti.
  • La questione dell'indetraibilità dell'Iva, se non oggetto di impugnazione nei gradi di merito e non compresa nel perimetro del rinvio, non può essere riesaminata dal giudice di rinvio quando ciò alteri il giudicato interno formatosi sul punto.
  • La deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti va valutata, ai fini delle imposte dirette, secondo i requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinatezza o determinabilità, ma tale verifica non legittima automaticamente il riesame di profili Iva estranei al devolutum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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