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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06513/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo fondiario stipulato nel 2006. La debitrice ha proposto opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. contro un atto di precetto notificato dalla società creditrice, chiedendo di dichiararne la nullità e/o inefficacia e l’inesigibilità delle somme richieste. Ha dedotto: il difetto di legittimazione della società intimante quale cessionaria del credito, per mancata prova della cessione; l’assenza dei presupposti per la risoluzione del mutuo ex art. 40 t.u.b., perché le rate insolute non avrebbero raggiunto il numero minimo richiesto; l’illegittima capitalizzazione degli interessi; la violazione dell’art. 39 t.u.b. per mancata riduzione della somma ipotecaria dopo il versamento di un quinto del debito originario. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione. In appello, la società creditrice aveva poi rappresentato che, nelle more, il credito era stato quasi integralmente soddisfatto in una diversa procedura esecutiva immobiliare nella quale era intervenuta; la Corte d’appello ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la debitrice non avesse più interesse all’impugnazione del precetto, e ha regolato le spese secondo soccombenza virtuale, reputando fondata l’intimazione in ragione dell’inadempimento già maturato nel 2012. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme processuali e dell’art. 40 t.u.b., sostenendo che il precetto non potesse essere intimato per l’intero residuo del mutuo in difetto dei presupposti per la risoluzione e che la nullità del precetto travolgesse anche il pignoramento; 2) violazione dell’art. 40 t.u.b., contestando che la Corte d’appello avesse valorizzato lettere di risoluzione non provate come ricevute; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e dell’art. 100 c.p.c., censurando sia la declaratoria di cessata materia del contendere sia la condanna alle spese per due terzi nonostante la vittoria ottenuta in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso non rispettava il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la parte narrativa non esponeva in modo chiaro e completo causa petendi, petitum e svolgimento della lite; inoltre non rispettava l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., perché i documenti richiamati, in particolare quelli relativi alla diversa procedura esecutiva e alla parziale soddisfazione del credito, non erano stati riprodotti né adeguatamente localizzati nel fascicolo. Le censure erano formulate in modo tale da imporre alla Corte un’indagine esplorativa non consentita in sede di legittimità. La memoria depositata non ha sanato tali carenze. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre all’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    Viene richiamato come base dell’opposizione al precetto proposta dalla debitrice.

  • art. 40 d.lgs. n. 385 del 1993

    È la norma invocata per sostenere l’assenza dei presupposti per la risoluzione del mutuo e quindi l’illegittimità del precetto per l’intero residuo.

  • art. 39 d.lgs. n. 385 del 1993

    È richiamato dalla debitrice per lamentare la mancata riduzione dell’importo ipotecario dopo il pagamento di parte del debito.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, tale da rendere comprensibili pretese, difese, vicenda processuale e ragioni delle decisioni dei giudici di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Le censure fondate su documenti sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurli o senza indicarne con precisione la collocazione e l’acquisizione nel fascicolo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata ai sensi di tale norma non può colmare le lacune originarie del ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato nei motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure per inammissibilità preliminare.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nei motivi, ma non viene scrutinato nel merito.

  • art. 480 c.p.c.

    È richiamato nei motivi in relazione alla validità del precetto, ma il merito non viene esaminato.

  • art. 555 c.p.c. e ss.

    È richiamato nei motivi con riferimento agli effetti dell’asserita nullità del precetto sul pignoramento.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo per contestare la condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo per contestare la compensazione/parziale riparto delle spese.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato con riferimento alla liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    È richiamato nel contesto della liquidazione delle spese professionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere, già nell’esposizione sommaria dei fatti, una ricostruzione chiara e completa della controversia, con indicazione delle pretese delle parti, delle difese svolte e dell’iter processuale, in modo da consentire alla Corte di comprendere immediatamente l’oggetto del giudizio e la portata delle censure.
  • La violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione non può essere sanata con la memoria successiva: le carenze originarie nell’esposizione dei fatti o nella formulazione dei motivi determinano inammissibilità.
  • Le censure fondate su documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne trascrive il contenuto rilevante e non ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo, poiché la Corte di cassazione non può svolgere un’attività esplorativa di ricerca e selezione degli atti.
  • Quando la verifica del motivo richiederebbe la ricostruzione autonoma della materia del contendere o la selezione dei documenti decisivi, il ricorso non soddisfa il paradigma dell’art. 366 c.p.c. e va dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la soccombenza grava sul ricorrente con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoInadempimentoTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

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