Sentenza del 31/03/2023 n. 9094 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
TPV Compound Srl aveva chiesto il rimborso di eccedenze Irpeg e Ilor relative ai periodi di imposta 1990 e 1991, asserendo che i crediti d'imposta erano trasferiti alla stessa in conseguenza dell'acquisto dell'azienda. L'Agenzia aveva negato il rimborso sostenendo che i crediti erano stati già utilizzati da altra società nell'ambito di un accordo transattivo. La controversia riguarda l'opponibilità all'Amministrazione del trasferimento dei crediti: se la cessione automatica dei crediti derivante dalla cessione d'azienda (art. 2559 c.c.) produca effetto senza notifica al debitore o se, invece, fosse necessaria la notifica/accettazione prevista per le cessioni di crediti in generale e per la specifica disciplina fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, dichiarando che l'art. 2559 c.c. si applica ai crediti tributari inerenti all'azienda ceduta: la cessione di tali crediti ha effetto nei confronti del debitore dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, anche in mancanza di notifica o accettazione. Ne consegue che l'iscrizione ha efficacia di pubblicità legale e rende inescusabile l'assenza di conoscenza dell'Amministrazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (importo liquidato) e le spese del merito sono compensate.
Norme richiamate
La cessione dei crediti inerenti all'azienda ceduta ha effetto nei confronti del debitore dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, anche in assenza di notifica o accettazione; l'iscrizione costituisce pubblicità legale e rende inescusabile la mancata conoscenza.
D.P.R. n. 633/1972, art. 43-bis
art. 43-bis D.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina specifica la circolazione di alcuni crediti fiscali e può incidere sulla disciplina del contratto di cessione; tuttavia, non può prevalere sull'effetto ope legis previsto dall'art. 2559 c.c. nel caso di trasferimento d'azienda, imponendo un obbligo aggiuntivo di notifica all'Amministrazione per rendere opponibile il trasferimento.
D.P.R. n. 602/1973, art. 43-bis (richiamato)
art. 43-bis D.P.R. n. 602/1973 (citato nel ricorso)
Richiamata dalla ricorrente nella censura; la Corte ha comunque ritenuto che eventuali discipline speciali sulla circolazione dei crediti non escludono l'applicazione dell'art. 2559 c.c. quando il trasferimento derivi dalla cessione dell'azienda.
Massime di principio
- La cessione d'azienda trasferisce anche i crediti tributari inerenti all'azienda e tale trasferimento è opponibile all'Amministrazione dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, senza necessità di notifica separata o accettazione.
- La pubblicità legale derivante dall'iscrizione nel registro delle imprese rende inescusabile la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione; l'eventuale comportamento dell'Amministrazione che non abbia tenuto conto dell'iscrizione non può essere giustificato dalla buona fede.
- Norme fiscali speciali che disciplinano la circolazione dei crediti (es. art. 43-bis) incidono sulla disciplina contrattuale della cessione, ma non possono aggiungere requisiti che neutralizzino l'effetto 'ope legis' della cessione prevista dall'art. 2559 c.c. in caso di trasferimento d'azienda.
- In casi simili è consigliabile assicurare l'iscrizione corretta e tempestiva del trasferimento nel registro delle imprese e, pur se non sempre necessaria, praticare la notifica all'Amministrazione per ulteriore tutela procedurale; in contenzioso va richiamato esplicitamente l'art. 2559 c.c. se la cessione del credito deriva dalla cessione d'azienda.
- Quando il trasferimento del credito avviene non come effetto della cessione d'azienda ma tramite atto di cessione a titolo particolare, restano invece rilevanti gli obblighi di notifica/accettazione secondo la disciplina generale e fiscale.
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