Sentenza del 31/03/2023 n. 9085 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
STILE Srl aveva impugnato una cartella di pagamento per omessi versamenti IVA (periodo d'imposta 2003) notificata a lei quale cessionaria in responsabilità solidale. La società deduceva l'assenza dei presupposti per la responsabilità solidale perché i crediti erariali erano stati accertati dopo la data di cessione (25/09/2003) e, al momento della cessione, l'Amministrazione aveva rilasciato un certificato negativo ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997. L'Ufficio sosteneva invece l'operatività della responsabilità del cessionario per le violazioni riferibili all'anno della cessione e ai due precedenti e contestava l'effetto liberatorio del certificato rispetto alle violazioni relative all'anno di cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio e confermato la sentenza di merito favorevole a STILE Srl. La Corte ha ritenuto che: (i) l'art. 14 D.Lgs. 472/1997 fa sorgere la responsabilità del cessionario per i debiti tributari riferibili all'anno della cessione e ai due precedenti salvo i limiti di valore del ramo d'azienda; (ii) il cessionario è tutelato dall'istituto del 'certificato' previsto dal comma 3 dello stesso art. 14, il quale, se negativo (o se l'Ufficio omette di rispondere entro 40 giorni), produce pieno effetto liberatorio anche rispetto ai debiti relativi al periodo di imposta in corso alla data della cessione; (iii) la responsabilità resta invece efficace nei casi di cessione in frode ai crediti tributari (art. 14, comma 4 e segg.) e per debiti anteriori al triennio soltanto se già oggetto di contestazione nel medesimo periodo. Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14
Il comma 1 stabilisce la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per imposte e sanzioni riferibili all'anno della cessione e ai due precedenti entro il limite del valore dell'azienda; il comma 2 estende l'opponibilità dei crediti agli atti dell'Amministrazione indipendentemente dalle scritture contabili; il comma 3 prevede il certificato sull'esistenza di contestazioni che, se negativo o omesso nei 40 giorni, ha pieno effetto liberatorio per il cessionario; i commi 4-5 disciplinano i casi di cessione in frode (deroghe e presunzioni).
Codice Civile, art. 2560
Norma di diritto comune sulla responsabilità del cessionario che richiede che l'obbligazione risulti dalle scritture contabili: l'art. 14 del D.Lgs. 472/1997 è norma speciale che deroga a tale regola per i debiti tributari dell'ultimo triennio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma richiamata come titolo originario della cartella di pagamento per omessi versamenti IVA (riferimento formale all'atto di riscossione).
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10
Richiamata in relazione al principio di legittimo affidamento del contribuente che giustifica l'effetto liberatorio del certificato rilasciato dall'Amministrazione.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis
Norma richiamata in ordine all'ammissibilità della trattazione orale (qui: rigetto per tardività della richiesta di trattazione orale).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 180/1998
Interpretazione amministrativa che conferma che nel certificato devono essere enunciate le violazioni commesse nell'anno della cessione o nel biennio precedente anche se non è stato ancora emesso l'atto di contestazione.
Massime di principio
- Il cessionario che acquista azienda conforme a legge è responsabile solidalmente per i tributi riferibili all'anno della cessione e ai due precedenti, entro il limite del valore dell'azienda; questa responsabilità è deroga al principio generale delle scritture contabili (art. 2560 c.c.).
- Per tutelarsi il cessionario deve richiedere all'Amministrazione il certificato previsto dall'art. 14, comma 3: se negativo (o se l'Amministrazione non risponde entro 40 giorni) produce pieno effetto liberatorio anche rispetto ai debiti relativi al periodo d'imposta in corso alla data della cessione.
- I debiti tributari anteriori al triennio non risultanti dalle scritture contabili gravano sul cessionario solo se esisteva una contestazione già notificata nel medesimo triennio; altrimenti il certificato liberatorio lo tutela.
- La tutela offerta dal certificato non opera nei casi di cessione fatta in frode ai crediti tributari: in tali ipotesi l'Amministrazione deve provare la frode (onere probatorio a carico dell'Erario) e possono applicarsi le disposizioni antielusive dell'art. 14, commi 4-5.
- Prassi operativa consigliata: prima della cessione il potenziale cessionario richieda e conservi il certificato negativo dall'Amministrazione; in mancanza di risposta utile nei 40 giorni, annotare la richiesta e ogni comunicazione, poiché l'omissione dell'Ufficio produce comunque effetto liberatorio.
- La responsabilità del cessionario resta limitata al valore dell'azienda o del ramo ceduto; dunque, anche in presenza di debiti opponibili, l'esigibilità è circoscritta a quel limite patrimoniale.
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