Sentenza del 31/03/2023 n. 1010 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
ICI - Esenzione - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello contestava l'applicazione dell'IMU su unità abitative ERP/ex LACP ritenute 'alloggi sociali' esenti. L'A.T. sosteneva la disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie analoghe, l'assimilazione agli alloggi sociali ai sensi del d.m. 22.04.2008, richiamava il riconoscimento interpretativo del MEF (question time) e deduceva profili di illegittimità costituzionale (art. 3 e 53 Cost.). Inoltre lamentava omissioni della sentenza di primo grado su questioni decisive (nullità per errore in procedendo).
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 20135/2019) secondo cui l'esenzione IMU prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, da parte degli enti di cui all'art. 87 TUIR, di attivita' non commerciali, opera solo quando l'ente possessore utilizza direttamente gli immobili e la loro destinazione sia esclusivamente non commerciale. L'assegnazione o la locazione delle unita' abitative anche a canone convenzionato configura attivita' economica e, dunque, esclude l'esenzione. Per l'incertezza interpretativa sono compensate integralmente le spese processuali.
Norme richiamate
art. 87, comma 1, lettera c) T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
Definisce i soggetti (enti non commerciali) richiamati dalla disposizione di esenzione; l'esenzione IMU richiede che tali soggetti utilizzino direttamente gli immobili per attivita' non commerciali.
art. 13 D.L. n. 201/2011 (come modificato dalla L. n. 214/2011 e poi dalla L. n. 147/2013, comma 707)
"L'imposta municipale propria non si applica, altresi': ... b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008"
L'esenzione per gli alloggi sociali vale per i fabbricati destinati ad alloggi sociali secondo la definizione del d.m. 22.04.2008, ma la giurisprudenza richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e la destinazione esclusiva a finalita' non commerciali.
D.M. 22 aprile 2008
Fornisce i requisiti tecnici/definizione degli 'alloggi sociali'; tuttavia la mera corrispondenza ai requisiti del decreto non basta, se l'immobile e' destinato alla locazione (utilizzazione indiretta) si configura attivita' economica.
Sentenza Corte di Cassazione n. 20135/2019
Principale riferimento giurisprudenziale: l'esenzione non opera per gli immobili non utilizzati direttamente dall'ente per attivita' non commerciali; l'assegnazione in locazione, anche a canone convenzionato, e' attivita' economica incompatibile con l'esenzione.
Richiami costituzionali (art. 3 e art. 53 Cost.)
Eccepiti dal ricorrente per disparita' di trattamento e progressivita' dell'imposizione, ma la Corte ha ritenuto tali censure assorbite e non decisive alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per 'alloggi sociali' richiede non solo che l'immobile rispetti la definizione normativa (d.m. 22.04.2008) ma anche che sia utilizzato direttamente dall'ente titolare per attivita' non commerciali; l'utilizzazione indiretta tramite locazione esclude l'esenzione.
- La locazione di unita' abitative, anche a canone convenzionato o moderato, e' considerata attivita' economica e non rientra nella previsione di esenzione destinata a immobili adibiti esclusivamente a finalita' non commerciali.
- Le interpretazioni ministeriali o chiarimenti (es. question time MEF) non prevalgono sulla giurisprudenza consolidata; i giudici seguono gli orientamenti della Corte di Cassazione quando stabiliscono i presupposti dell'esenzione.
- Le censure di illegittimita' costituzionale basate su presunte disparita' di trattamento richiedono una normativa effettiva e non possono prevalere se la distinzione logica e normativa tra utilizzazione diretta e indiretta e' giustificata dal testo e dalla giurisprudenza.
- In caso di dubbio interpretativo e controversia su norme complesse relative all'IMU, i giudici possono compensare le spese processuali fra le parti.
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