Cassazione Penale, Ordinanza n. 04656/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando solo il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa ha depositato memoria. La Corte ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, della legge n. 110 del 1975 e aveva valorizzato anche i precedenti dell'imputato in materia di reati contro il patrimonio e le dimensioni dell'arma.
Norme richiamate
La mancata riconduzione del fatto nell'ipotesi di lieve entità impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. nei casi di porto abusivo di arma impropria.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è concedibile quando, nel caso concreto, non sia ravvisabile la lieve entità del fatto secondo la disciplina speciale richiamata e la motivazione di merito sia adeguata su tale punto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel porto abusivo di un'arma impropria, il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di lieve entità esclude, di regola, la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
- Il ricorso per cassazione che censuri il diniego della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito, specie quando il giudice di appello valorizzi elementi concreti quali la natura e le dimensioni dell'oggetto portato, nonché i precedenti penali dell'imputato.
- La mancata critica puntuale di tutti i rationes decidendi della sentenza impugnata può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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