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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20136/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

La controversia nasce da due cartelle esattoriali emesse per importi riferiti a consumi di acqua per uso domestico relativi agli anni 2003 e 2005. La parte attrice aveva chiesto l’accertamento negativo del credito, sostenendo in sostanza l’eccessività degli importi rispetto all’acqua effettivamente fornita. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e rigettato la riconvenzionale del convenuto; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, valorizzando la prova del rapporto di somministrazione, delle condizioni generali, del corretto funzionamento del contatore e dei consumi rilevati, oltre alla mancata contestazione specifica da parte dell’attrice. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c., sostenendo che in appello fossero state utilizzate prove documentali tardive e circostanze non dedotte tempestivamente; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che la controparte non avesse assolto l’onere della prova; 3) nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, lamentando in particolare la mancata effettuazione in contraddittorio delle letture dei contatori, l’asserita mancanza di conoscenza dei consumi annui, l’illegittimità del ricorso alla cartella esattoriale per la riscossione dei crediti del consorzio e l’illegittimità dell’utenza cumulativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto carente di specificità e, comunque, non decisivo perché non veniva spiegato in che modo la dedotta violazione processuale avesse leso il diritto di difesa; inoltre non risultavano specificamente censurate le rationes decidendi della sentenza impugnata fondate sulla mancata contestazione del funzionamento del contatore e del quantum rilevato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza non riguardava il riparto dell’onere della prova, ma il suo concreto assolvimento, tema di fatto riservato al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, per alcune censure, tendeva a rimettere in discussione fatti già valutati come non contestati; per altre, difettava l’indicazione della specifica riproposizione in appello o della tempestiva deduzione nel giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata poiché il consorzio resistente era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    comma 6, n. 1; comma 6, n. 2

    Le deduzioni sulla tardività o sull’indebita introduzione di documenti e circostanze non sono ammissibili se non si spiega puntualmente perché l’attività processuale sarebbe stata preclusa e quale pregiudizio concreto ne sia derivato al diritto di difesa.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la censura è inammissibile se non chiarisce la ragione giuridica della dedotta violazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull’onere della prova sussiste solo quando il giudice attribuisce l’onus probandi alla parte sbagliata; non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato l’adempimento dell’onere probatorio, che è apprezzamento di fatto.

  • art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza e l’omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se mirano a sollecitare una nuova valutazione del merito o se i fatti evocati risultano già esaminati o non specificamente dedotti nel giudizio di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare con precisione dove il fatto, il documento o l’eccezione siano stati introdotti nel processo di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • art. 346 c.p.c.

    Quando una questione sia stata assorbita in primo grado, il ricorrente deve chiarire se e come l’abbia riproposta in appello, altrimenti la censura non è scrutinabile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazioni processuali è inammissibile se non è accompagnata dalla dimostrazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito.
  • La censura relativa all’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia invertito il riparto dell’onere della prova; non è invece proponibile per contestare la valutazione delle prove o l’accertamento di fatto.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito, soprattutto quando i fatti dedotti risultino già considerati o non specificamente contestati nei gradi di merito.
  • Il ricorso deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando dove e quando i fatti, i documenti e le eccezioni siano stati dedotti nel processo di merito.
  • Nel giudizio sulla somministrazione, la mancata contestazione specifica del funzionamento del misuratore e del consumo rilevato può consolidare la prova del credito del somministrante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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