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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10547/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un ingegnere, contestata dal professionista che aveva svolto nel medesimo periodo attività libero-professionale e lavoro subordinato a tempo indeterminato presso università pubblica, risultando già iscritto a INARCASSA come professionista. Il professionista ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e della non debenza dei contributi richiesti dall'INPS per gli anni 2005, 2006 e 2008. In appello la domanda è stata rigettata: la Corte territoriale ha ritenuto dovuta l'iscrizione alla Gestione separata per l'attività libero-professionale, non rilevando il solo pagamento del contributo integrativo a INARCASSA, ha escluso la prescrizione dei crediti contributivi e ha ritenuto corretto il regime sanzionatorio per evasione contributiva. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 6 d.m. n. 281/1996, sostenendo che l'iscrizione alla Gestione separata non fosse dovuta perché già versava contributi a INARCASSA; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, contestando il mancato rilievo della prescrizione almeno per il credito relativo al 2005, ritenuto dall'ente già estinto al momento della richiesta del 21 giugno 2011. L'INPS, con ricorso incidentale, ha contestato la statuizione sulla prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalla più tarda scadenza per la dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte, con conseguente non prescrizione anche dei crediti relativi agli anni 2005, 2006 e 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, confermando il principio per cui gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, e quindi non iscrivibili a INARCASSA con copertura piena, restano tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività libero-professionale, poiché il contributo integrativo versato a INARCASSA ha natura solidaristica e non assicura una correlata prestazione previdenziale. Ha rigettato anche il ricorso incidentale dell'INPS, ritenendo infondata la tesi della decorrenza della prescrizione dalla scadenza dei termini fiscali più ampi; la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre invece dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati, cioè dalla scadenza del relativo termine di pagamento, eventualmente prorogato. È stato invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, perché la Corte territoriale, pur avendo correttamente individuato il dies a quo per il credito del 2005 al 20 giugno 2006, ha erroneamente ritenuto validamente interrotto il termine con la nota INPS ricevuta il 21 giugno 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame di fatto e regolazione delle spese. È stato inoltre disposto, nei confronti dell'INPS quale ricorrente incidentale, l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    La ratio universalistica della Gestione separata impone l'iscrizione dei professionisti che svolgano attività libero-professionale e non beneficino, per tale attività, di altra copertura previdenziale correlata.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    La norma di interpretazione autentica rileva solo se l'altra forma di previdenza comporta un effettivo versamento contributivo idoneo a costituire una correlata prestazione previdenziale; il contributo integrativo a INARCASSA non basta.

  • art. 6 d.m. n. 281/1996

    Richiamato come parametro per l'obbligo contributivo contestato, senza che il ricorso ne dimostri una diversa portata rispetto all'orientamento consolidato.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    La prescrizione dei contributi previdenziali segue il termine quinquennale, con decorrenza secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per i contributi della Gestione separata.

  • R.D.L. n. 1827/1935, art. 55

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    È la base per individuare il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine di versamento del singolo contributo.

  • D.Lgs. n. 241/1997, art. 18, comma 4

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali vanno effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000

    Citato dalla corte di merito per il regime sanzionatorio da evasione contributiva, ma la Cassazione non ne approfondisce la portata perché la questione non è oggetto dell'accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Legittima il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte che ha proposto il ricorso incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Il professionista iscritto a un albo che svolga attività libero-professionale, ma sia iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza per diversa attività lavorativa, è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata INPS se per l'attività professionale non esiste una copertura previdenziale correlata; il mero versamento del contributo integrativo a una cassa professionale non esonera dall'obbligo.
  • Ai fini dell'obbligo alla Gestione separata, rileva la presenza di contributi che generino una prestazione previdenziale collegata all'attività svolta, non un semplice contributo solidaristico dovuto per l'iscrizione all'albo.
  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine in cui il contributo doveva essere versato, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • La dichiarazione fiscale del professionista è mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo; il dies a quo della prescrizione va ancorato al termine di pagamento del contributo, eventualmente prorogato per legge.
  • In tema di contributi previdenziali, la corretta individuazione del termine di prescrizione richiede di verificare il momento di esigibilità del singolo contributo e non la più generale scadenza degli adempimenti fiscali connessi.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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