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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40826/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite di confine e possesso tra fondi contigui. In primo grado era stata accolta la domanda di accertamento del confine tra due proprietà e dichiarata l'inesistenza di diritti reali in favore del dante causa della ricorrente, mentre era stata accolta la riconvenzionale di usucapione limitatamente a una piccola porzione di superficie identificata catastalmente. La Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo non provato il possesso ventennale utile all'usucapione, valorizzando la provenienza del godimento del bene da un consenso di cortesia della originaria proprietaria e l'assenza di un atto di interversione del possesso prima del 1988. In Cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi: omessa pronuncia su una domanda di usucapione di servitù di passaggio a piedi, omessa pronuncia su una domanda di usucapione della proprietà di un manufatto/barco, omessa valutazione della CTU, omessa pronuncia sull'usucapione del terreno mappale 204, omessa valutazione di ulteriori risultanze peritali sulla presenza di manufatti e coltivazioni, violazione delle norme sul possesso e sulla tolleranza, errata valutazione delle testimonianze e pretesa prevalenza delle prove documentali rispetto a quelle testimoniali. È stata inoltre contestata, in modo generico, la quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che censuravano l'esame del mappale 204, osservando che la Corte territoriale aveva già affrontato la questione e aveva escluso la maturazione dell'usucapione perché il godimento iniziale era avvenuto per mera tolleranza/consenso della proprietaria e non risultava un atto di interversione del possesso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché non era stata indicata in modo chiaro la sede processuale in cui la domanda sarebbe stata effettivamente proposta. Ha ritenuto inammissibili gli altri motivi sulla valutazione delle prove e della CTU, spiegando che la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o dichiari di valutarla con prudente apprezzamento in presenza di una regola diversa; non invece quando si contesti, in sostanza, il modo in cui il giudice di merito ha esercitato il proprio prudente apprezzamento, sindacabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La contestazione finale sul danno è stata reputata generica. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura per omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia effettivamente proposta e specificamente individuabile negli atti; nel caso concreto il motivo è stato accolto come infondato o dichiarato inammissibile secondo i diversi capi.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una regola legale diversa; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura motivazionale, ma senza superare i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 1141 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di presunzione di possesso in colui che esercita il potere di fatto, ma non ritenuto decisivo alla luce dell'accertamento di merito.

  • art. 1144 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di atti di tolleranza; la Corte ha valorizzato proprio l'origine tollerata del godimento del bene.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai rigorosi limiti oggi consentiti dalla norma, non potendo trasformarsi in una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la doglianza di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore giuridicamente errato, non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal merito.
  • La censura per omessa pronuncia richiede la puntuale dimostrazione che la domanda sia stata effettivamente proposta e non esaminata; una deduzione generica o non localizzata negli atti è inammissibile.
  • L'usucapione non può essere riconosciuta quando il rapporto materiale con il bene nasce da mera tolleranza o cortesia del proprietario, salvo prova di un successivo atto di interversione del possesso idoneo a rendere oppositivo il godimento.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova lettura delle prove testimoniali, documentali o peritali, essendo riservata al giudice di merito la ricostruzione del fatto salvo il vizio motivazionale nei limiti stretti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Le contestazioni sulla quantificazione del danno devono essere specifiche e puntuali; una doglianza generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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