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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26859/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto uscito da una cooperativa per il pagamento di una penale statutaria; successivamente le parti avevano sottoscritto una transazione che riduceva l’importo dovuto e ne dilazionava il pagamento. I ricorrenti hanno poi agito per far dichiarare la nullità o l’annullabilità della transazione, chiedere la restituzione di quanto versato, la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione dei reciproci dare-avere; parallelamente hanno proposto opposizione ad altri decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di rate della transazione. In Cassazione hanno dedotto: 1) violazione delle norme processuali sul giudicato e sul procedimento monitorio, sostenendo che la transazione e la rinuncia agli atti avevano impedito il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e che la Corte d’appello aveva omesso di considerare un fatto decisivo; 2) violazione di norme civilistiche e costituzionali in tema di nullità, causa illecita, clausola penale, transazione e ripetizione dell’indebito, lamentando che la Corte d’appello avesse negato l’esame della nullità della transazione e della riduzione della penale, erroneamente reputando coperta da giudicato la pretesa creditoria; 3) violazione di norme sulla transazione e sui vizi del consenso, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per non avere accolto la domanda di annullamento per violenza o dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché non risultava che la società resistente avesse poi dato esecuzione al decreto ingiuntivo originario, avendo invece fondato le ulteriori pretese proprio sulla transazione. Ha accolto il secondo motivo perché il decreto ingiuntivo era anteriore alla transazione e non poteva formare un giudicato idoneo a coprire anche la validità dell’accordo successivo, stipulato dopo il provvedimento e contenente espressa rinuncia agli atti del monitorio; perciò la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto precluso l’esame delle domande di nullità e annullamento della transazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, dovendo prima essere verificata la validità della transazione. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare la mancata pronuncia su questioni dedotte.

  • art. 306 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere che la transazione contenesse rinuncia agli atti del procedimento monitorio.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell’estinzione del processo.

  • art. 310 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti dell’estinzione e degli atti compiuti.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la nozione di giudicato formale.

  • art. 642 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato per sostenere che l’esecutorietà definitiva del decreto non era stata mai concessa e quindi il giudicato non si sarebbe formato.

  • art. 2 Cost.

    richiamato insieme all’art. 41 Cost. nella censura relativa alla nullità della transazione e alla liceità della pretesa creditoria.

  • art. 41 Cost.

    richiamato nei motivi relativi alla validità della penale e dell’autonomia privata.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato in tema di requisiti del contratto e validità della transazione.

  • art. 1343 c.c.

    richiamato per la causa illecita della transazione o della clausola ad essa collegata.

  • art. 1344 c.c.

    richiamato per illiceità del contratto in frode alla legge.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la nullità del contratto.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità.

  • art. 1384 c.c.

    richiamato per la possibile riduzione della clausola penale ritenuta eccessiva.

  • art. 1965 c.c.

    richiamato quale norma sulla transazione.

  • art. 1971 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di transazione e tutela contro i vizi del consenso.

  • art. 1972 c.c.

    richiamato per la disciplina dell’annullabilità della transazione.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la ripetizione di quanto indebitamente versato in esecuzione dell’accordo contestato.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato nel contesto della dedotta invalidità di pattuizioni economiche, anche se il testo non consente di ricostruirne il preciso ruolo applicativo.

  • art. 644 c.p.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla sproporzione della penale e sulla pretesa creditoria.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato con gli artt. 112 e 163 c.p.c. nel terzo motivo, in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all’oggetto della domanda.

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per il contenuto dell’atto introduttivo.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione allo sviluppo del thema decidendum.

  • art. 656 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo senza che il testo consenta una specifica ricostruzione del suo rilievo.

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma il testo non mostra che si trattasse effettivamente di revocazione.

  • art. 1234 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza ulteriore specificazione nel testo della sentenza.

  • art. 1434 c.c.

    richiamato per il vizio del consenso dovuto a violenza.

  • art. 1438 c.c.

    richiamato per la violenza morale come causa di annullamento.

  • art. 1439 c.c.

    richiamato per il dolo come causa di annullamento.

  • S.U. 22 marzo 2017 n. 7294

    richiamata dai ricorrenti a sostegno del principio per cui la nullità del contratto è rilevabile d’ufficio anche in presenza di un giudicato implicito non espresso sul punto.

  • S.U. 12 dicembre 2014 nn. 26242 e 26243

    richiamate dai ricorrenti a sostegno della rilevabilità d’ufficio della nullità e dei limiti del giudicato implicito.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo anteriore a una successiva transazione non può essere assunto, di per sé, come giudicato idoneo a coprire la validità del contratto successivamente stipulato, né a precludere l’esame delle domande di nullità o annullamento aventi ad oggetto quella transazione.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile rispetto alla situazione esistente al momento della decisione, ma non può estendersi automaticamente a pattuizioni nuove e autonome intervenute dopo il provvedimento monitorio.
  • Quando la pretesa successiva del creditore si fonda sulla transazione e non sull’esecuzione del decreto originario, viene meno l’interesse a censurare la pretesa formazione del giudicato sul decreto stesso.
  • Il giudice di merito deve esaminare prioritariamente la validità della transazione quando da essa dipendono sia la debenza delle somme pattuite sia la possibilità di opporre le domande di nullità o di annullamento.
  • La transazione che ridetermina il rapporto originario, riduce l’importo dovuto e disciplina nuove modalità di pagamento non può essere automaticamente equiparata al titolo preesistente ai fini del giudicato, soprattutto se è stata stipulata dopo il provvedimento monitorio e ne prevede la rinuncia agli atti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàAnnullabilitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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