Sentenza del 09/02/2018 n. 3198 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Mancata utilizzazione edificatoria entro cinque anni - Perdita del beneficio - Forza maggiore - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti contestavano la revoca delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, applicate all'acquisto di terreni inseriti in un piano urbanistico particolareggiato. Sostenevano, in particolare, che la mancata edificazione entro cinque anni fosse dovuta a cause non imputabili, quali il blocco della lottizzazione da parte del Comune per ragioni politiche, viabilistiche e urbanistiche. Deducevano inoltre l'illegittimità dell'avviso per asserita modifica della motivazione dell'accertamento e per decadenza dell'Ufficio dal potere di liquidazione, anche nei confronti del coacquirente che aveva ceduto la propria quota.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il beneficio richiede l'effettiva utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni dal trasferimento e che la mancata edificazione determina la sopravvenuta mancanza della causa dell'agevolazione, non una sanzione per comportamento colpevole. Pertanto, la forza maggiore non esclude la revoca, anche quando l'inerzia edificatoria dipenda da provvedimenti o impedimenti comunali. La Corte ha inoltre ritenuto che il giudizio tributario fosse limitato ai presupposti indicati nell'avviso impugnato e che l'avviso fosse stato notificato nei termini. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di 7.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3
Sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, [...] a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento
L'agevolazione è subordinata all'effettiva utilizzazione edificatoria del terreno entro cinque anni dall'acquisto. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del beneficio e il recupero delle imposte ordinarie.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 30
Le agevolazioni fiscali si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore
Nei piani attuativi di iniziativa privata, la sottoscrizione della convenzione può consentire l'accesso all'agevolazione anche se non è intervenuta prima dell'atto di trasferimento, purché sia comunque rispettato il termine quinquennale per l'edificazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19
Obbligo di denunciare gli eventi successivi alla registrazione che danno luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta
Il verificarsi della decadenza dal beneficio per mancata edificazione deve essere collegato agli obblighi di denuncia degli eventi successivi alla registrazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. c
Il termine decadenziale per la liquidazione dell'imposta decorre secondo la disciplina specifica applicabile agli eventi successivi alla registrazione; nel caso esaminato, alla data di notifica dell'avviso non era ancora decorso il termine triennale.
Art. 14 delle preleggi
Le norme agevolative, in quanto derogatorie rispetto al regime impositivo ordinario, sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese oltre i presupposti espressamente previsti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Il processo tributario è un giudizio di impugnazione dell'atto e il giudice deve esaminare la legittimità della pretesa sulla base dei fatti e dei motivi indicati nell'atto impositivo, senza sostituirli con ragioni diverse.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali condizionate al compimento di un'attività entro un termine, come l'edificazione entro cinque anni, si perdono normalmente se la condizione non viene realizzata, anche quando l'omissione non dipende dalla volontà del contribuente.
- La forza maggiore può avere efficacia esimente solo quando la legge la prevede o quando si tratta di una vera causa imprevedibile, sopravvenuta e totalmente estranea alla sfera del contribuente; gli ostacoli amministrativi, urbanistici o politici non sono automaticamente sufficienti.
- La perdita dell'agevolazione non è necessariamente una sanzione: può derivare semplicemente dal venir meno del presupposto sostanziale che giustificava il trattamento fiscale ridotto.
- Le norme agevolative devono essere interpretate restrittivamente. In caso di dubbio, non è possibile estendere il beneficio oltre le condizioni e i termini espressamente stabiliti.
- Nel contenzioso tributario il giudice verifica l'atto impugnato nei limiti della motivazione e dei presupposti in esso indicati; il contribuente non può fondare la decadenza dell'Ufficio su un motivo di revoca diverso da quello effettivamente contestato.
- Per prevenire il recupero delle imposte, chi acquista un'area agevolata deve documentare tempestivamente tutti gli adempimenti urbanistici e verificare che l'edificazione, o l'attività richiesta dalla norma, sia completata entro il termine legale.
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