Cassazione Civile, Ordinanza n. 10483/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
I ricorrenti, ex dipendenti di una società fallita, avevano chiesto l'indennizzo ex l. n. 89/2001 per l'irragionevole durata della procedura fallimentare. La Corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, aveva respinto la domanda ritenendo che il tetto massimo dell'indennizzo dovesse essere parametrato non ai crediti azionati e ammessi al passivo, ma alla sola somma residua effettivamente rimasta insoddisfatta dopo i pagamenti del Fondo di Garanzia INPS e dei riparti fallimentari, escludendo inoltre interessi e rivalutazione maturati dopo l'accertamento. Con un unico motivo di ricorso per cassazione gli istanti hanno denunciato violazione dell'art. 2-bis l. n. 89/2001, in relazione all'art. 10 c.p.c., sostenendo che il valore da assumere a riferimento fosse quello delle domande di insinuazione al passivo, attualizzato e comprensivo di interessi, e non quanto concretamente percepito in sede di riparto o tramite il Fondo INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando e facendo proprio l'orientamento recentemente composto da Cass. n. 1103/2025. Ha cassato il decreto della Corte d'appello di Napoli con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, affinché riesamini l'opposizione applicando il principio secondo cui, nel fallimento, il limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 va individuato, per il creditore, nel credito indicato nella domanda di ammissione al passivo quanto al 'valore della causa' e nel credito ammesso al passivo quanto al 'diritto accertato dal giudice'; i pagamenti del Fondo di Garanzia INPS e i riparti successivi non fissano il tetto massimo dell'indennizzo, ma possono rilevare solo per la sua quantificazione concreta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2-bis. La Corte ha inoltre precisato che interessi e rivalutazione monetaria, se riconosciuti nel provvedimento di ammissione allo stato passivo, entrano nel valore rilevante ai fini del limite indennizzabile.
Norme richiamate
l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis
Il limite massimo dell'indennizzo va rapportato al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice; nei procedimenti fallimentari tali valori coincidono, rispettivamente, con il credito insinuato e con il credito ammesso al passivo, non con quanto effettivamente percepito in sede di riparto o dal Fondo di Garanzia.
l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
Disciplina il rimedio dell'opposizione avverso il provvedimento sul diniego o sulla liquidazione dell'equa riparazione.
È il criterio richiamato per l'individuazione del valore della causa, assumendo il credito azionato nella domanda di insinuazione al passivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato dalla Corte d'appello per sostenere la rilevanza della maturazione di accessori sui crediti privilegiati di lavoro; la Cassazione ne limita la portata ai profili di quantificazione, non al tetto massimo dell'indennizzo.
Per i crediti di lavoro, interessi e rivalutazione possono continuare a maturare anche dopo il fallimento; ove riconosciuti nel provvedimento di ammissione, concorrono al valore del credito rilevante ai fini dell'art. 2-bis, comma 3.
null
Richiamata quale base del Fondo di Garanzia INPS per il pagamento delle prestazioni ai lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Richiamato insieme alla legge n. 297/1982 per il Fondo di Garanzia gestito dall'INPS.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole di una procedura concorsuale, il tetto massimo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 non va commisurato a quanto il creditore abbia poi concretamente recuperato, ma al credito oggetto della domanda di ammissione e al credito ammesso al passivo, come diritto accertato dal giudice.
- I pagamenti successivi del Fondo di Garanzia INPS o i riparti fallimentari non incidono sull'individuazione del limite massimo dell'indennizzo; possono però essere considerati nella concreta liquidazione del danno ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2-bis.
- Nel fallimento, per stabilire il 'valore della causa' rilevante ai fini dell'equa riparazione occorre fare riferimento alla domanda di insinuazione al passivo; per il 'valore del diritto accertato' occorre guardare al contenuto del provvedimento di ammissione, comprensivo degli accessori se riconosciuti.
- La parziale soddisfazione del credito durante la procedura, se intervenuta entro la durata ragionevole, non riduce il valore-base del diritto ai fini del tetto legale dell'indennizzo, ma può solo incidere sulla misura del parametro annuale di liquidazione.
- In presenza di crediti di lavoro, interessi e rivalutazione monetaria rilevano ai fini del valore del diritto accertato solo se espressamente riconosciuti nel provvedimento di ammissione allo stato passivo.
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