Cassazione Civile, Ordinanza n. 17510/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva da un preteso contratto d'opera professionale tra un cliente e un avvocato. Il cliente sosteneva che il professionista fosse inadempiente ai propri obblighi e chiedeva la risoluzione del contratto oltre al risarcimento dei danni. La corte d'appello aveva però confermato il rigetto delle domande perché non risultavano provati né l'effettivo inadempimento del professionista né il nesso causale tra la condotta dedotta e i danni allegati; era stato valorizzato anche il comportamento del cliente, che aveva continuato ad avvalersi dell'attività del professionista per anni. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116, 244 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando il mancato accoglimento dell'istanza di prova testimoniale diretta a dimostrare la conclusione del contratto. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge e motivazione meramente apparente, insufficiente o contraddittoria, assumendo che la sentenza d'appello fosse priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la prova testimoniale sulla conclusione del contratto, anche se ammessa, non avrebbe inciso sulla decisione: la corte territoriale aveva infatti escluso la prova dell'inadempimento e del danno causalmente ricollegabile, profili decisivi e autonomamente assorbenti. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era presente, lineare, intelligibile e logicamente coerente, sicché non ricorrevano i casi di mancanza assoluta o di motivazione meramente apparente o incomprensibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese verso ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova, ma la Corte ne esclude la rilevanza decisiva nel caso concreto
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma non idoneo a incidere sull'esito
richiamato in relazione alla richiesta di prova testimoniale, giudicata non decisiva
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che spettava all'attore dimostrare inadempimento, danno e nesso causale
richiamato dal ricorrente per omesso esame e vizio motivazionale; la Corte osserva che la censura era formulata anche con riferimento a un testo normativo non più vigente ratione temporis
la mancanza di motivazione sussiste solo se la sentenza è priva di argomentazione o presenta una motivazione del tutto incomprensibile o logicamente inconciliabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009
richiamata come precedente sul concetto di mancanza di motivazione quale causa di nullità della sentenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla mancata ammissione di una prova è inammissibile se la prova richiesta non è potenzialmente decisiva rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito ha fondato il rigetto della domanda sulla mancata prova dell'inadempimento e del nesso causale, la dimostrazione di un diverso fatto storico, come la conclusione del contratto, è irrilevante se non incide sui presupposti decisivi della decisione.
- La parte che agisce per risoluzione contrattuale e risarcimento deve provare non solo il rapporto e l'allegato inadempimento, ma anche il danno e il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio.
- Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ricorre solo in caso di motivazione mancante in senso assoluto, meramente apparente, o talmente contraddittoria o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi; non è sufficiente la mera insufficienza o inadeguatezza argomentativa.
- La valutazione della sufficienza della motivazione rispetto alle risultanze probatorie non è di per sé censurabile come mancanza di motivazione se il percorso logico del giudice di merito è comunque intelligibile e coerente.
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