Cassazione Civile, Ordinanza n. 04052/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di macchinari destinati al trattamento delle nocciole. La società destinataria del decreto lo opponeva e chiedeva in riconvenzionale il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da vizi dell'impianto, dal suo mancato o cattivo funzionamento e dalla scarsa produttività, sostenendo anche di aver dovuto far eseguire presso terzi alcuni trattamenti sulle nocciole. Il Tribunale confermava l'ingiunzione ma accoglieva anche la riconvenzionale per un rilevante importo risarcitorio. In appello la fornitrice contestava le voci di danno riconosciute; la Corte d'appello riduceva sensibilmente il risarcimento, ammettendo solo alcune poste collegate al materiale della granellatrice non idoneo al contatto con alimenti e al mancato collaudo, e rigettava l'appello incidentale della committente per ulteriori danni e per la ridotta capacità produttiva dell'impianto. La committente ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) censura sulla prova dell'avvenuto rimborso/detrazione del costo di spazzolatrice e bilance, sostenendo che la Corte d'appello aveva attribuito valore probatorio a fatture unilateralmente formate e successive ai fatti; 2) censura sulla ritenuta carenza di prova delle lavorazioni effettuate da aziende terze e dei relativi pagamenti, sostenendo che le fatture non contestate e confermate oralmente dovessero valere come prova; 3) censura sulla mancata ammissione di una nuova CTU per la quantificazione di ulteriori vizi dell'impianto; 4) censura sul mancato riconoscimento di somme documentate da fatture 2008-2009 per lavorazioni successive; 5) censura sul rigetto della revoca del decreto ingiuntivo e delle prove orali, lamentando che le conclusioni erano state formulate per relationem e che la prova testimoniale non era stata correttamente considerata. La società fornitrice resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi: contestava il rigetto della richiesta di convocazione del CTU o di rinnovazione della consulenza, e lamentava la mancata ammissione di prove orali su conformità dei materiali, marchio CE e continuità di funzionamento dell'impianto. La Cassazione ha accolto solo il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erroneo attribuire alle fatture unilateralmente emesse valore idoneo a provare l'estinzione del credito della committente per rimborso/detrazione del costo di spazzolatrice e bilance. Ha invece rigettato il secondo motivo, dichiarato inammissibili il terzo, quarto e quinto, rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il solo primo motivo del ricorso principale, cassando sul punto la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame dell'effettiva detrazione/rimborso del credito relativo a spazzolatrice e bilance. Ha dichiarato infondato il secondo motivo del ricorso principale, inammissibili il terzo, quarto e quinto. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato assorbito il secondo. Il giudice di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è utilizzabile per censurare l'erronea applicazione delle regole sull'efficacia probatoria delle fatture e sul riparto dell'onere della prova; non consente però di rivalutare il merito delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il nuovo paradigma del vizio motivazionale richiede un fatto storico preciso e decisivo, non questioni di mero apprezzamento probatorio o di peso attribuito ai documenti.
L'onere di provare l'esistenza del credito o la sua estinzione grava sulla parte che ne invoca rispettivamente l'accertamento o il pagamento/rimborso; una fattura unilaterale non basta, di regola, a dimostrare l'estinzione del credito.
La decisione deve essere assunta secondo le norme di diritto applicabili; la doglianza sul mancato rispetto della norma processuale è stata ritenuta in parte infondata o inammissibile nei limiti in cui mirava a una rivalutazione del merito.
La non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento della domanda o eccezione, non il valore probatorio o la qualificazione giuridica di documenti come le fatture.
La norma, nel testo ratione temporis, imponeva al convenuto di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda; ciò non trasforma automaticamente una fattura non contestata in prova legale del fatto che vi è rappresentato.
Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione; la Corte si concentra sul valore probatorio delle fatture e sulla prova dell'estinzione del credito.
art. 111 Cost.
Invocato per sostenere una censura di motivazione/giusto processo, ma il controllo di legittimità resta limitato e non si estende alla rivalutazione del merito.
Richiamato in relazione alla richiesta di nuova consulenza tecnica, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a contestare un apprezzamento di merito.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica; il giudice di merito può disporla o negarla secondo il quadro probatorio già acquisito.
Richiamato nel motivo sulla consulenza; non emerge una autonoma ratio decisoria, la censura è stata ricondotta al merito della valutazione istruttoria.
Richiamato a proposito della CTU; la Corte ribadisce che la consulenza non può essere chiesta o utilizzata in funzione meramente esplorativa.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della consulenza e della sentenza, ma senza rilievo autonomo nella decisione finale.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno delle censure processuali, ma non è stato ritenuto violato nei termini prospettati dalla ricorrente.
La mancata contestazione di una fattura non equivale al disconoscimento di una scrittura privata con efficacia di piena prova; la fattura attesta la provenienza della dichiarazione, non la veridicità del suo contenuto.
La fattura, al più, può far prova dei rapporti tra imprenditori, ma resta documento contabile inidoneo a provare da sola l'esistenza o la liquidità di un credito contestato.
Richiamato nel motivo sull'onere probatorio e sui documenti nuovi, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva nella parte accolta.
Richiamato con riguardo alla riproposizione delle conclusioni e delle istanze istruttorie; la richiesta di prova non specificamente reiterata è stata considerata abbandonata.
Richiamato nel motivo relativo alla prova dei danni; non emerge una specifica interpretazione autonoma, essendo la doglianza ricondotta al merito e alla carenza di prova.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Viene richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza processuale del rigetto/inammissibilità parziale del ricorso.
Massime di principio
- La fattura commerciale è un documento unilateralmente formato e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o in una controversia sul credito, non costituisce di per sé prova piena dell'esistenza, dell'entità o dell'estinzione del credito, salvo specifiche circostanze di conferma e non contestazione riferite a fatti storici rilevanti.
- La non contestazione ex artt. 115 e 167 c.p.c. riguarda i fatti storici posti a fondamento delle domande o eccezioni, non la qualificazione giuridica o il valore probatorio dei documenti prodotti; la mancata contestazione di una fattura non la trasforma in scrittura privata a piena prova.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale nei termini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata in modo esplorativo per supplire a una carenza di allegazione o prova della parte; la sua ammissione o mancata rinnovazione è censurabile in cassazione solo nei limiti di un vero vizio di legge o di motivazione e non per ottenere una nuova valutazione del merito.
- Se una parte non rinnova in modo specifico, al momento della precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie non accolte, esse possono considerarsi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione.
- La prova del danno e della sua quantificazione richiede allegazioni e riscontri concreti sui fatti storici costitutivi; il mero richiamo a fatture o a documentazione contabile non basta se non dimostra l'effettivo esborso, l'attività svolta e il nesso con il pregiudizio lamentato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04010/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04011/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04012/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04013/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04015/2024 del 14/02/2024
- ordinanza_civile · 14 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04017/2024 del 14/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →