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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11829/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'affidamento di lavori di manutenzione idraulica di un torrente a un'ATI tra più imprese, poi sostituita in fase esecutiva da una società consortile costituita tra le stesse componenti. La stazione appaltante dichiarava la risoluzione del contratto per grave ritardo nell'esecuzione, dopo aver più volte sollecitato la ripresa dei lavori urgenti e dopo il mancato rientro in cantiere delle imprese. Le imprese coinvolte chiedevano l'accertamento del diritto a proseguire i lavori e la revoca dell'atto con cui era stata presa atto della costituzione della società consortile; la regione chiedeva inoltre il risarcimento dei danni da ritardo/abbandono del cantiere. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 93 d.P.R. 207/2010 e 37 d.lgs. 163/2006, sostenendo che nulla impediva la revoca della determina che aveva preso atto della società consortile senza attendere il consenso della controinteressata e che la regione aveva illegittimamente impedito l'accesso delle singole imprese al cantiere; 2) violazione del contratto di appalto e del capitolato speciale, assumendo che non vi fosse stato accertamento o contestazione di un grave inadempimento o di un ritardo grave; 3) falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1668 e 2043 c.c., contestando la quantificazione del danno, che a suo dire non poteva comprendere il costo delle opere appaltate né lavori successivi; 4) falsa applicazione dell'art. 89 c.p.c. e travisamento dei fatti, contestando la condanna al pagamento di euro 10.000 per espressioni sconvenienti nell'atto di appello relative a vicende estranee al giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame era precluso e comunque si risolveva in censure di diritto e di merito; inoltre ha affermato che la costituzione della società consortile comportava il subentro rispetto all'ATI e che la revoca richiedeva la volontà contraria di tutti i partecipanti, altrimenti il contraente della stazione appaltante restava la consortile. Il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, per mancata trascrizione delle clausole invocate e perché la censura non coglieva la ratio decidendi, fondata sull'art. 136, commi 4, 5 e 6, d.lgs. 163/2006, cioè sul grave ritardo nell'esecuzione. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza investiva una valutazione di fatto insindacabile in cassazione, essendo stato accertato il nesso causale tra ritardo/abbandono del cantiere e danni subiti dalla regione. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato la condanna ex art. 89 c.p.c. perché le espressioni sconvenienti riguardavano fatti del tutto estranei al giudizio, relativi all'affidamento di lavori successivi alla risoluzione del contratto. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è utilizzabile solo per fatti storici decisivi e non per censure di mero apprezzamento giuridico o di merito

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è preclusa la censura di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 93 d.P.R. n. 207/2010

    richiamato dalla ricorrente in tema di costituzione della società consortile nell'ambito dell'appalto

  • art. 37 d.lgs. n. 163/2006

    le modifiche soggettive dell'ATI sono consentite solo nei casi tassativi previsti dalla norma

  • art. 16 del Contratto di Appalto

    invocato per sostenere la mancata osservanza degli oneri procedimentali nella risoluzione, ma la censura è stata reputata generica e non pertinente alla ratio decidendi

  • art. II.4. del Capitolato speciale d'appalto

    invocato dalla ricorrente per contestare la risoluzione, ma senza trascrizione del testo e senza specificità

  • art. 136 d.lgs. n. 163/2006

    costituisce il fondamento della risoluzione per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nella censura sulla responsabilità contrattuale e sulla liquidazione del danno

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per contestare l'estensione del danno risarcibile ai pretesi maggiori costi

  • art. 1668 c.c.

    richiamato per contestare la misura del danno, ma ritenuto non pertinente dalla Corte

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla quantificazione del danno

  • art. 89 c.p.c.

    consente la condanna al risarcimento del danno quando negli atti siano inserite espressioni sconvenienti ed estranee alla materia del contendere

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il ricorrente, sotto tale rubrica, mira in realtà a contestare l'interpretazione delle norme o la ricostruzione giuridica e fattuale compiuta dai giudici di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitato e non può essere usato per riesaminare il merito della controversia.
  • Nell'ambito delle ATI, la costituzione di una società consortile incaricata dell'esecuzione può comportare il suo subentro come interlocutore della stazione appaltante; la revoca di tale assetto richiede una volontà contraria di tutti i partecipanti, salvo i casi tassativi previsti dalla disciplina sugli appalti.
  • Le modifiche soggettive dell'ATI sono ammissibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge; una domanda di prosecuzione dei lavori da parte di alcuni componenti, in difformità da tale disciplina, non impone alla stazione appaltante di consentire la prosecuzione.
  • In cassazione non è censurabile la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla sussistenza del grave ritardo e sul nesso causale tra condotta dell'appaltatore e danno, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • Ai fini dell'art. 89 c.p.c., la condanna al risarcimento è legittima quando le espressioni sconvenienti contenute negli atti difensivi riguardino fatti del tutto estranei alla controversia e non siano necessarie alla difesa; non è sufficiente che esse si riferiscano genericamente a vicende connesse alle parti.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: se si invocano clausole contrattuali o di capitolato, occorre riportarne il contenuto rilevante e confrontarsi con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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