Cassazione Civile, Ordinanza n. 32417/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato part time al 75% tra una lavoratrice e la società datrice. La lavoratrice aveva chiesto di accertare che, in concreto, avesse svolto un orario di lavoro pieno o comunque più ampio di quello risultante dal contratto. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello di Napoli, riformando la decisione, aveva rigettato la pretesa ritenendo non provata la maggiore estensione dell’orario di lavoro, sulla base della valutazione complessiva delle testimonianze raccolte e della loro attendibilità. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 132 c.p.c. e art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza di appello sarebbe illogica e priva di corretto percorso argomentativo; ha inoltre lamentato che la Corte territoriale non avrebbe considerato la convergenza tra alcune deposizioni testimoniali e gli altri elementi di causa, e che avrebbe potuto disporre d’ufficio una rinnovazione della prova testimoniale mediante riascolto dei testi già escussi, ai sensi degli artt. 359, 356 e 257 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto inammissibili le censure nella parte in cui mescolavano profili di merito e profili di violazione di legge, perché la formulazione del motivo non consentiva di distinguere con chiarezza quali doglianze riguardassero errori di diritto e quali, invece, l’accertamento dei fatti. Ha poi escluso la nullità della sentenza per difetto di motivazione, rilevando che la Corte d’appello aveva effettivamente argomentato in modo ampio sulle ragioni del rigetto della domanda, sicché non vi era motivazione mancante o incomprensibile. Per la parte residua, il ricorso è stato ritenuto infondato perché la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute più convincenti spettano al giudice di merito, che aveva correttamente confrontato le deposizioni contrastanti e motivato sulla maggiore o minore credibilità delle stesse. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione della controparte. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione: la motivazione deve consentire di seguire il percorso logico del giudice.
art. 6 CEDU
Invocato dalla ricorrente insieme ai parametri costituzionali e processuali per denunciare l’asserita illogicità della motivazione.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manchi graficamente o sia incomprensibile, non quando sia semplicemente non condivisa.
Richiamato per fondare censure miste di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale; la Corte ribadisce che tali doglianze devono essere chiaramente distinte.
Invocato dalla ricorrente come base per una possibile rinnovazione della prova testimoniale in appello.
Invocato dalla ricorrente come base per la rinnovazione/riesame della prova testimoniale in grado di appello.
Invocato dalla ricorrente come ulteriore norma che avrebbe consentito il riascolto dei testimoni.
Richiamato indirettamente quale norma che ha modificato l’art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio di motivazione.
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per la nuova formulazione del vizio motivazionale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato per individuare il contributo unificato base cui rapportare l’ulteriore importo dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha introdotto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che cumuli senza chiarezza doglianze di fatto e censure di violazione di legge è inammissibile, perché il giudice di legittimità non deve essere costretto a ricostruire d’ufficio il tipo di vizio denunciato.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile; non basta che la parte la ritenga illogica o non persuasiva.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione di merito.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la scelta, tra prove contrastanti, di quelle ritenute più convincenti appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.
- In presenza di deposizioni testimoniali contrastanti, il giudice deve comparare le testimonianze e motivare sulla credibilità relativa, valorizzando elementi soggettivi e oggettivi quali vicinanza alle parti, coerenza interna e concordanza con il restante quadro probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32401/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32402/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32405/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32406/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32412/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32414/2025 del 12/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →