Cassazione Civile, Ordinanza n. 32450/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria chiedeva maggiore imposta di registro e ipotecaria, ritenendo non perfezionata la condizione per conservare l'agevolazione fiscale fruita al momento dell'acquisto di un immobile nel 2008. L'agevolazione era stata richiesta come imprenditore agricolo professionale. L'Ufficio assumeva che, entro tre anni dall'atto, dovesse essere prodotta la certificazione attestante i requisiti del coltivatore diretto in capo all'amministratore della società al momento dell'acquisto. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società, ritenendo sufficiente la qualifica di imprenditore agricolo professionale e l'iscrizione INPS, senza necessità del certificato dell'ispettorato agrario. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto l'appello dell'Ufficio non specificamente motivato; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 3) violazione del d.lgs. 99/2004, per non avere la CTR considerato che, secondo l'Ufficio, l'amministratore avrebbe dovuto presentare istanza e ottenere attestazione regionale dei requisiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché l'eventuale rilievo della CTR sulla non specificità dell'appello era solo ad abundantiam e non aveva inciso sulla ratio decidendi, fondata invece sul rigetto nel merito. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e non era meramente apparente, poiché esplicitava che l'art. 1, comma 4, d.lgs. 99/2004 estende all'imprenditore agricolo professionale le agevolazioni della piccola proprietà contadina senza richiedere il certificato dell'ispettorato agrario. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non congruente con la sentenza impugnata: la CTR non aveva affatto fondato la decisione su un presunto obbligo di istanza regionale, ma sull'incompatibilità delle condizioni della l. 604/1954 con la figura dell'IAP e sull'irrilevanza del certificato. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese, senza applicare il raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica dell'Amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
È richiamato per censurare l'asserita mancata specificità dei motivi di appello; la Corte rileva però che il relativo rilievo della CTR, se esistente, era meramente accessorio e non decisivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza per asserita motivazione apparente.
La Corte ribadisce che la sentenza tributaria deve contenere una motivazione intellegibile, ma che nel caso concreto il requisito era rispettato.
È richiamato come norma sulla struttura della sentenza; la Corte esclude la sua violazione per mancanza di motivazione meramente apparente.
È richiamato in tema di motivazione; la Corte afferma che la sentenza impugnata conteneva un ragionamento sufficiente.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il canone del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 1, comma 4, d.lgs. 99/2004
Estende all'imprenditore agricolo professionale le agevolazioni tributarie previste per il coltivatore diretto, senza richiedere il certificato dell'ispettorato provinciale agrario.
art. 3 l. 604/1954
La Corte esclude che il certificato previsto da questa norma sia necessario per l'IAP ai fini del mantenimento dell'agevolazione.
art. 2 l. 604/1954
Le condizioni ivi previste sono considerate dettate per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la figura dell'imprenditore agricolo professionale.
art. 1 l. 604/1954
È la base delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, estese poi all'IAP dal d.lgs. 99/2004.
È evocato nel ricorso come fonte di requisiti che l'Ufficio riteneva ancora rilevanti, ma la Corte esclude che il d.lgs. 99/2004 abbia introdotto un obbligo di produzione documentale regionale sanzionato con decadenza.
nota 1 alla Parte Prima della Tariffa allegata
La Corte afferma che l'obbligo di presentazione della certificazione entro il triennio, previsto per il regime previgente, non è stato sostituito da un diverso obbligo di documentazione regionale per l'IAP.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombe una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Il rilievo del giudice di appello sulla genericità o inammissibilità dell'impugnazione non è censurabile in cassazione quando costituisca un argomento solo ad abundantiam e la decisione sia fondata autonomamente sul merito.
- La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma comprensibile e coerente supera il minimo costituzionale.
- Ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli, l'imprenditore agricolo professionale beneficia della estensione prevista dal d.lgs. 99/2004 senza dover provare anche i requisiti propri del coltivatore diretto incompatibili con tale figura.
- Per il riconoscimento delle agevolazioni all'IAP non è necessario il certificato dell'ispettorato provinciale agrario previsto per il coltivatore diretto, né può presumersi un autonomo obbligo di istanza o certificazione regionale sanzionato con decadenza se non previsto in modo espresso dalla legge.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o introduce una questione estranea alla motivazione effettivamente resa.
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