Cassazione Civile, Ordinanza n. 32713/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia trae origine da due giudizi riuniti davanti al Tribunale: in uno la conduttrice, subentrata nella locazione di un immobile a seguito di cessione di ramo d'azienda, chiedeva il risarcimento dei danni per asseriti inadempimenti della locatrice agli obblighi nascenti dal contratto; nell'altro la locatrice proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna alla restituzione del locale e al pagamento delle somme dovute con interessi e penale. Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello perché tardivo: riteneva applicabile il termine lungo ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata, e osservava che l'impugnazione era stata introdotta con ricorso anziché con atto di citazione; tale errore non era di per sé ostativo solo se la notifica al contraddittore fosse avvenuta entro il termine utile, circostanza non verificatasi secondo la Corte territoriale. Con il ricorso per cassazione la soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 327, 342 e 156 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'atto di appello era stato in realtà notificato al procuratore della controparte prima del deposito, il 10 dicembre 2020, e che la mancata contestuale notifica del decreto di fissazione dell'udienza non avrebbe comunque impedito l'ammissibilità; gli altri motivi riguardavano il merito della lite e restavano assorbiti dalla declaratoria di tardività. La controricorrente eccepiva inoltre l'improcedibilità del ricorso per cassazione per asserita omessa richiesta di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità del controricorso, rilevando che l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, con visto del giudice a quo, era stata ritualmente depositata. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva rispettato l'onere di specifica indicazione e localizzazione, ex art. 366, n. 6, c.p.c., dell'atto di appello e della relativa relata di notifica che assumeva essere stati già notificati il 10 dicembre 2020. La Corte ha ricordato che, anche nei ricorsi fondati su errores in procedendo, l'esame diretto degli atti presuppone il rispetto delle regole di specifica indicazione e produzione. I restanti motivi sono stati ritenuti manifestamente inammissibili perché attinenti al merito di questioni ormai assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In assenza di notificazione della sentenza di primo grado, l'appello deve essere proposto nel termine lungo decorrente dalla pubblicazione; nel caso concreto il termine era già spirato secondo la Corte territoriale, tenuto conto della sospensione straordinaria per l'emergenza Covid-19.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla forma dell'impugnazione; la Corte non affronta il merito della doglianza perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la sanatoria dei vizi della vocatio in ius; la censura non viene esaminata nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato dalla Corte d'appello per ritenere prevalente il rito ordinario, in presenza di giudizi riuniti connessi, rispetto al rito speciale locatizio.
Censurato dalla ricorrente per la mancata assegnazione del termine per le note conclusionali; la censura resta assorbita e comunque non esaminata nel merito.
art. 83, comma 7, d.l. n. 18 del 2020
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della doglianza relativa al mancato termine per le note conclusionali durante l'emergenza Covid-19.
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
La Corte afferma che ai fini della procedibilità è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso e dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio con visto del giudice a quo; il mancato deposito congiunto non comporta improcedibilità.
Richiede la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda; la sua inosservanza comporta inammissibilità, anche per motivi processuali.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte rileva che il motivo era, al più, riconducibile al n. 4; comunque lo dichiara inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato dalla Corte come la corretta qualificazione del vizio prospettato, trattandosi di doglianza processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo e la Corte può esaminare direttamente gli atti, resta inderogabile l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui la censura si fonda; la mancanza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
- L'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 369 c.p.c., se tempestivamente depositata e munita del visto del giudice a quo, soddisfa l'onere di procedibilità del ricorso; non è necessario che sia materialmente depositata insieme al ricorso se risulta comunque presentata nel termine.
- Se l'appello è stato dichiarato tardivo o inammissibile per ragioni processuali, i motivi che investono il merito della controversia restano assorbiti e non possono essere esaminati in cassazione.
- La proposizione dell'appello con ricorso, invece che con citazione, non comporta di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, purché l'atto sia portato a conoscenza della controparte entro il termine per impugnare e nel rispetto delle forme idonee a instaurare il contraddittorio.
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