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Sentenza

Sentenza del 28/11/2019 n. 31086 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate relativo a un accertamento fiscale per l'anno 2006, ai fini IRES, IRAP e IVA. L'accertamento riguardava: la deducibilità di spese alberghiere e di ristorazione sostenute per dipendenti in trasferta, le cui fatture non riportavano i nominativi dei fruitori; l'inerenza dei canoni di locazione di due appartamenti a Roma utilizzati dall'amministratore e delle spese per mobili e televisori destinati agli immobili; l'omessa fatturazione di oneri consortili e spese per la sicurezza riferiti a lavori nei cantieri di Monza e Treviso. I sei motivi di ricorso denunciavano, tra l'altro, violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione dell'art. 109 del TUIR e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché l'appello dell'Agenzia era sufficientemente specifico e consentiva alla CTR di riesaminare le questioni. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, principalmente perché la società non aveva indicato in modo specifico i documenti prodotti nei precedenti gradi di giudizio e la loro collocazione processuale, impedendo alla Corte di verificarne il contenuto. È stata confermata la decisione impugnata e la società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 7.300 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice tributario esamina una questione già specificamente devoluta con l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

  • Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    L'atto di appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione.

    Nel processo tributario il requisito della specificità dell'appello va interpretato restrittivamente: è sufficiente che dall'atto emerga chiaramente la volontà di contestare la decisione di primo grado. Anche la riproposizione delle ragioni già formulate in primo grado può essere sufficiente.

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

    L'inerenza e la deducibilità dei costi devono essere adeguatamente dimostrate dal contribuente. Nel caso concreto, la censura è stata dichiarata inammissibile perché la società non aveva indicato precisamente i documenti idonei a dimostrare i fruitori delle spese di vitto e alloggio e la loro produzione nei precedenti gradi.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda.

    Chi ricorre per cassazione deve indicare con precisione quali documenti sostengono la censura e in quale fase processuale siano stati prodotti. Non è sufficiente richiamare genericamente documenti o risultanze istruttorie.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis

    Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    Il vizio di motivazione deve riguardare un preciso fatto storico, controverso e decisivo, non mere argomentazioni, ipotesi alternative o una diversa valutazione delle prove. Inoltre, la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente deve risultare l'unica logicamente possibile, non semplicemente plausibile.

  • Art. 369, comma 3, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare, a pena d'improcedibilità, la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

    La richiesta di trasmissione del fascicolo non sostituisce l'onere di specifica indicazione dei documenti previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

  • Art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio dopo la sua produzione.

    Anche se il fascicolo di parte è acquisito agli atti del giudizio tributario, il ricorrente in cassazione deve comunque indicare puntualmente i documenti rilevanti e la loro collocazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello dell'Amministrazione può essere considerato specifico anche quando ripropone le contestazioni già formulate in primo grado, purché risulti chiara la volontà di impugnare la decisione.
  • Il contribuente che contesta il disconoscimento di costi deve dimostrare in modo documentato l'inerenza, la riferibilità all'attività d'impresa e, quando rilevante, i soggetti che hanno effettivamente fruito dei servizi.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente fatture, contratti, elenchi o altri documenti: occorre indicare il loro contenuto essenziale, la loro rilevanza e il momento e luogo della produzione nei precedenti gradi.
  • Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione libera delle prove né la sostituzione della ricostruzione fattuale del giudice di merito con una spiegazione semplicemente alternativa o plausibile.
  • Un vizio motivazionale deve riguardare un fatto storico preciso e decisivo; non può consistere nella mancata considerazione di ipotesi su come il contribuente avrebbe potuto comportarsi o sostenere costi diversi.
  • Se la censura riguarda l'errata interpretazione o applicazione di una norma, deve essere proposta come violazione o falsa applicazione di legge e non come vizio di motivazione.
  • Per contestare l'omessa fatturazione di operazioni IVA è necessario documentare con precisione i rapporti contrattuali, i soggetti coinvolti, le prestazioni eseguite e i corrispettivi effettivamente percepiti.

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