Cassazione Civile, Ordinanza n. 25687/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società creditrice)
La controversia
Una società creditrice, deducendo un credito di circa 200.000 euro verso una società debitrice e i suoi soci, ha promosso giudizio ex art. 702-bis c.p.c. per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due atti di donazione con cui due soci avevano trasferito immobili ai rispettivi figli, sostenendo che tali atti avessero pregiudicato la garanzia patrimoniale. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto l'eventus damni ma ha rigettato la domanda ritenendo non provata la dolosa preordinazione, anche per l'asserita tardività di una relazione del commissario giudiziale. La Corte d'appello ha invece ritenuto utilizzabile tale documentazione e ha dichiarato l'inefficacia degli atti dispositivi, valorizzando la prossimità temporale tra le donazioni e gli acquisti di merci, il dissesto della società debitrice e altri indizi della consapevolezza dei convenuti. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle preclusioni istruttorie nel procedimento sommario per l'uso di documenti prodotti tardivamente; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente la sola consapevolezza dello stato di dissesto, senza un dolo specifico di pregiudicare i creditori; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la parte creditrice fosse cliente storico della debitrice, con pagamenti sempre regolari, circostanza idonea a escludere l'animus nocendi e a dimostrare la buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva considerato ammissibile la relazione del commissario giudiziale in quanto documento formato e conosciuto dopo la maturazione delle preclusioni e prima della decisione; ha richiamato il principio secondo cui i documenti formati dopo le preclusioni istruttorie sono producibili anche in appello. Ha giudicato infondato il secondo motivo, affermando che ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente il dolo generico e che la valutazione della dolosa preordinazione, quando sorretta da motivazione congrua e indiziaria, non è sindacabile in cassazione come riesame del merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché non rispettava il paradigma del vizio motivazionale e non indicava adeguatamente dove la questione fosse stata introdotta nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel procedimento sommario di cognizione rilevano preclusioni istruttorie, ma la documentazione formata successivamente può essere prodotta se interviene dopo il maturare delle preclusioni e prima della definizione del giudizio.
richiamato per le preclusioni e la struttura del procedimento sommario di cognizione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di nullità processuale è inammissibile se il motivo non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
ai fini della revocatoria ordinaria, in presenza di atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della dolosa preordinazione in termini di dolo generico, desumibile anche da presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo realmente omesso e non indica come la questione sia stata ritualmente introdotta nei gradi di merito.
in appello sono ammissibili i documenti formati dopo le preclusioni istruttorie del primo grado, anche se acquisiti prima della decisione.
norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale.
la relazione del commissario giudiziale, se formata e prodotta tempestivamente rispetto alla sua conoscenza, può essere utilizzata come elemento probatorio.
richiamato come possibile base per la regolazione delle spese in ipotesi particolari connesse alla produzione di documenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento sommario di cognizione, i documenti formati dopo il termine delle preclusioni istruttorie non sono automaticamente inutilizzabili: se nascono dopo quel termine e sono prodotti alla prima occasione utile, possono essere legittimamente scrutinati anche in appello.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito, la dolosa preordinazione può essere provata anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, e non richiede la dimostrazione di un dolo specifico finalizzato in modo diretto e immediato a danneggiare il singolo creditore.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale indiziario e del convincimento del giudice di merito quando la motivazione sulla preordinazione dell'atto revocando sia congrua e logicamente coerente.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico, la sua decisività e la sua rituale introduzione nei gradi di merito.
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