Cassazione Civile, Ordinanza n. 31161/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura di energia elettrica relativo agli anni 2010-2011. Gli ex soci della società utilizzatrice finale, in qualità di successori rispetto alla società cessata, hanno chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, sostenendo che l'imposta fosse indebitamente corrisposta perché l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 era incompatibile con la direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia e poi recepito dalla giurisprudenza di legittimità. Il fornitore originario ha eccepito di non essere il soggetto passivamente legittimato perché il credito era stato ceduto a un factor, e ha contestato nel merito la domanda; il factor è stato chiamato in causa e ha chiesto, in caso di soccombenza, la manleva del cedente. In appello la società cedente ha censurato la statuizione sulla legittimazione degli ex soci, sulla disapplicazione della norma interna, sulla ripetizione dell'indebito, sull'omessa pronuncia su un motivo di gravame e sulla prescrizione, deducendo anche errori nell'apprezzamento dell'atto interruttivo e della cessione del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbente il sopravvenuto quadro nomofilattico e costituzionale: la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988 e la successiva giurisprudenza di legittimità consentono al consumatore finale che abbia pagato l'addizionale in rivalsa di agire ex art. 2033 c.c. contro il fornitore, nel termine decennale di prescrizione. I motivi centrali del ricorso sono stati quindi respinti, con correzione della motivazione della sentenza impugnata. Il quinto motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché, oltre a difettare di adeguata esposizione del fatto processuale e di specifica critica alle rationes decidendi, tendeva a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la base del procedimento sommario introdotto in primo grado.
art. 6 del d.l. n. 511 del 1988
Norma istitutiva dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica; è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione e, poi, travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte.
art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE
È la disposizione unionale rispetto alla quale l'addizionale provinciale è stata ritenuta incompatibile dalla giurisprudenza richiamata.
È la norma che fonda l'azione di ripetizione dell'indebito esercitabile dal soggetto che ha pagato in rivalsa un'imposta non dovuta.
È invocato per dedurre un'omessa pronuncia del giudice d'appello, censura che la Corte non ritiene fondata nei termini prospettati.
Richiamato in relazione alla rilevanza della conoscenza/notificazione della cessione del credito al debitore ceduto.
Richiamato quale norma sull'interruzione della prescrizione mediante atto di costituzione in mora.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte lo richiama per rilevare il difetto di specifica esposizione del fatto processuale e la genericità del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Sono i parametri di impugnazione invocati per le doglianze di violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale/fattuale.
È richiamato per distinguere il travisamento della prova, che può integrare errore revocatorio, dal ricorso per cassazione.
Regola la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi senza nuova esposizione analitica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma interna istitutiva di un prelievo è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione e poi colpita da illegittimità costituzionale, il soggetto che abbia corrisposto la somma in rivalsa può agire in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. contro il fornitore che l'ha incassata, entro il termine ordinario decennale.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o del contenuto di documenti è inammissibile; il preteso travisamento del fatto probatorio va distinto dall'errore revocatorio e non può essere convertito surrettiziamente in un riesame del merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una precisa esposizione del fatto processuale e la puntuale confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata; la genericità della censura e la mancata critica specifica determinano l'inammissibilità del motivo.
- L'atto di costituzione in mora può interrompere la prescrizione solo se proviene dal titolare del diritto o dal soggetto che lo rappresenta validamente e se risulta riferibile al debitore interessato, secondo gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
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