Cassazione Penale, Sentenza n. 46379/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca della somma di denaro disposta con la sentenza del Tribunale di Torino; il ricorrente deduce violazione degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per mancata specifica contestazione di cessione di stupefacente e per assenza di prova che colleghi la somma al reato contestato (il delitto punito dall'art. 73, comma 5, cioè mera detenzione illecita di 57,618 gr. di cocaina). In un atto distinto è stata dedotta anche la mancanza della motivazione sulla responsabilità e sulla commisurazione della pena (motivo poi dichiarato inammissibile).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca della somma di denaro: ha annullato senza rinvio la misura ablativa relativamente alla somma, ordinandone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto (compresa la doglianza sulla motivazione). La Corte ha motivato che, trattandosi del reato di mera detenzione (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), non sussisteva il necessario nesso di pertinenzialità fra il denaro e l'attività illecita di cessione; pertanto la confisca non poteva essere mantenuta né ai sensi dell'art. 240 cod. pen. né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 240-bis cod. pen. (applicabile per rinvio dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/90), circostanza non riscontrata nel caso.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Regola la fattispecie di mera detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La Corte osserva che, in relazione a tale fattispecie, non è sufficiente per la confisca la sola disponibilità del denaro: occorre il nesso di pertinenzialità con l'attività di cessione per la quale si procede.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 7-bis
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Prevede presunzioni probatorie in ipotesi di cessione di stupefacenti che possono giustificare la confisca; la Corte precisa che tale presunzione non è applicabile quando l'imputazione riguarda solo la detenzione (art. 73, comma 5), perché manca il necessario nesso tra denaro e reato di mera detenzione.
Norma generale sulla confisca per reati aventi prodotto o prezzo. La Corte afferma che, per il reato di mera detenzione ai sensi dell'art. 73 comma 5, non è possibile applicare l'art. 240 come titolo per la confisca del denaro se non viene dimostrato il nesso con cessioni contestate.
Prevede ipotesi particolari di confisca (anche per equivalente) e condizioni specifiche; la Corte indica che, in relazione alla detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste da quest'articolo, che è applicabile per il rinvio operato dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/90.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 85-bis
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Effettua il rinvio alle norme penali ordinarie; la Corte rileva che per applicare l'art. 240-bis cod. pen. in materia di stupefacenti è necessario il rinvio previsto da tale articolo, e che le condizioni dell'art. 240-bis devono essere valutate prima di disporre la confisca.
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di impugnazione consentiti contro le sentenze di cui all'art. 444 e simili (accordi di pena). La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo proposto sotto la veste prevista da tale norma, quindi ha respinto la doglianza sulla motivazione presentata con atto separato.
Massime di principio
- La confisca del denaro trovato nella disponibilità dell'imputato in materia di stupefacenti non è automatica: se il reato contestato è la mera detenzione (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), occorre provare un nesso diretto di pertinenzialità fra la somma e l'attività di cessione per cui si procede; in mancanza la misura ablativa non è legittima.
- Per giustificare la confisca connessa a reati di stupefacenti come provento, prezzo o strumento di reato, il pubblico ministero deve contestare e dimostrare la cessione ovvero ricorrere alle condizioni dell'art. 240-bis cod. pen. (applicabile per rinvio) quando si intende operare una confisca "per equivalente" o straordinaria.
- La presunzione di pertinenzialità prevista dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 si applica nell'ipotesi di contestata cessione; non può essere utilizzata per trasformare in automatico il denaro in provento quando l'imputazione è limitata alla detenzione.
- In difesa, quando la confisca concerne somme trovate in caso di detenzione, è efficace chiedere al giudice la specificazione della contestazione (se si rimprovera anche la cessione) e la produzione di prove che colleghino direttamente il denaro al reato di cessione; in mancanza, va chiesto il dissequestro e la restituzione.
- Nei casi di patteggiamento o accordo tra le parti la qualificazione giuridica del fatto (detenzione vs cessione) resta decisiva per la legittimità delle misure patrimoniali: l'accordo non legittima di per sé una confisca se mancano i presupposti di legge.
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