Cassazione Civile, Ordinanza n. 17713/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione della pensione di anzianità spettante a un iscritto alla Cassa ragionieri. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto del pensionato alla quota di pensione retributiva e condannato la Cassa al pagamento delle differenze, ritenendo applicabile il criterio del pro rata nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 296 del 2006, poiché la domanda di pensione era stata presentata il 29 dicembre 2006. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come modificato, sostenendo che la pensione dovesse considerarsi liquidata dal gennaio 2007 e quindi soggetta al pro rata temperato; 2) violazione della medesima norma in relazione al regolamento interno della Cassa, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente disapplicato il regolamento di esecuzione entrato in vigore il 1° gennaio 2004; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla legittimità del coefficiente di neutralizzazione, dedotta già nei gradi di merito; 4) in subordine, violazione della stessa disciplina sul presupposto che il coefficiente di neutralizzazione fosse compatibile con il pro rata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie applicando il principio secondo cui, per individuare il regime del pro rata, rileva la concreta decorrenza della pensione e non il solo maturarsi dei requisiti prima del 1° gennaio 2007. Il giudice di rinvio dovrà inoltre pronunciarsi espressamente sulla questione del coefficiente di neutralizzazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335
la disciplina, come modificata, impone agli enti previdenziali privatizzati di adottare provvedimenti per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, tenendo conto del pro rata e dei criteri di gradualità ed equità tra generazioni; per i trattamenti maturati prima del gennaio 2007 resta applicabile il regime originario più favorevole del pro rata
art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296
segna la riformulazione della disciplina del pro rata applicabile ai trattamenti pensionistici erogati dalle Casse privatizzate a partire dal 1° gennaio 2007
art. 1, comma 4, l. 30 dicembre 1991, n. 414
richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza della pensione di anzianità
art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato come norma che ha delineato l'interpretazione della attenuazione del principio del pro rata
Regolamento di esecuzione della Cassa ragionieri (in vigore dal 1° gennaio 2004)
la Corte di merito lo aveva ritenuto non applicabile; la Cassazione afferma che, per i trattamenti con decorrenza successiva al 1° gennaio 2007, opera il pro rata riformulato dalla legge n. 296/2006
Cass., S.U., 16 settembre 2015, n. 18136
richiamata come arresto che ha affermato i principi sulla disciplina del pro rata per le Casse privatizzate
Cass., S.U., 8 settembre 2015, n. 17742
richiamata in materia di applicazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 come modificato
Cass., sez. lav., 3 novembre 2021, n. 31454
richiamata per affermare che, a fronte di domanda presentata il 29 dicembre 2006, la liquidazione con decorrenza dal 1° gennaio 2007 comporta l'applicazione del pro rata temperato
Cass., sez. lav., 22 dicembre 2023, n. 35858
richiamata a sostegno del criterio della effettiva decorrenza quale discrimine per il regime applicabile
Cass., sez. lav., 6 novembre 2018, n. 28253
richiamata per affermare che il coefficiente di neutralizzazione non è soggetto al regime del pro rata
Massime di principio
- Per le Casse previdenziali privatizzate, il regime del pro rata applicabile alla pensione va individuato in base alla concreta decorrenza della prestazione, e non al solo perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi o alla data di presentazione della domanda.
- Le modifiche introdotte dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 come riformulato dalla l. n. 296/2006 operano per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1° gennaio 2007 in avanti; per i trattamenti maturati prima di tale data resta rilevante il previgente regime del pro rata.
- Il giudice di merito incorre in vizio di omessa pronuncia quando non si esprime su una questione autonoma ritualmente devoluta dalle parti e idonea a definire una specifica contestazione, come la legittimità di un coefficiente di neutralizzazione.
- Il coefficiente di neutralizzazione costituisce questione autonoma rispetto al pro rata e non è automaticamente assorbito dalla disciplina di quest'ultimo.
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