Sentenza n. 8699/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta emesso dalla Prefettura di Roma – pprot. n. PRM/ L/Q/2022/101601 – decreto n. 6405 del 16 gennaio 2025, notificato a mezzo PEC in data 17 gennaio 2025, e di tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e connessi, procedimentali o finali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro per mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa, dell'asseverazione relativa alla capacità economica del datore di lavoro e per la mancata presenza alla convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro, deducendo: la violazione dell'art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la certificazione di idoneità alloggiativa non dovesse essere prodotta entro otto giorni dall'ingresso in Italia, ma soltanto al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno; la violazione dell'art. 24-bis del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 44 del d.l. 73/2022, assumendo che l'asseverazione relativa alla capacità economica del datore di lavoro fosse stata introdotta solo per il decreto flussi 2022 e non fosse richiesta per le domande riferite al decreto flussi 2021; infine, l'erroneità dell'affermazione prefettizia circa l'assenza del lavoratore e del datore di lavoro alla convocazione del 30 luglio 2024, chiedendo anche l'ammissione di prova testimoniale ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a. Il ricorrente ha sostenuto che entrambi si fossero presentati con la documentazione necessaria, ma che il funzionario si fosse rifiutato di esaminarla e avesse notificato il preavviso di revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'asseverazione, affermando che essa era richiesta anche per gli ingressi relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023. L'asseverazione costituisce l'esito di una verifica tecnico-valutativa, demandata a professionisti qualificati o alle organizzazioni datoriali abilitate, avente ad oggetto anche la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato e il numero dei dipendenti del datore di lavoro; essa dimostra la sostenibilità economica dell'assunzione. Nel caso concreto il requisito mancava ab origine e non era stato prodotto né nel procedimento né nel giudizio. Tale carenza legittimava la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. 286/1998. Essendo il provvedimento fondato su una pluralità di motivi autonomi, l'accertata legittimità di uno di essi era sufficiente a sorreggerlo; perciò le ulteriori censure, concernenti l'idoneità alloggiativa e la presenza alla convocazione, sono state dichiarate assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Il datore di lavoro.... che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve trasmettere in via telematica...
La domanda di nulla osta deve comprendere la documentazione richiesta dalla disciplina vigente, inclusa l'asseverazione prevista dall'art. 24-bis, comma 2; il comma 5-quater impone la revoca in caso di accertamento della carenza dei requisiti o di elementi ostativi.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
La revoca del nulla osta è necessaria quando sopravvenga o venga accertata la carenza dei requisiti del datore di lavoro, anche a seguito dei controlli previsti dall'art. 24-bis, comma 4.
Per gli ingressi di lavoratori stranieri relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023, la verifica della congruità delle richieste e della sostenibilità economica dell'assunzione è attestata mediante asseverazione rilasciata dai soggetti qualificati indicati dalla legge.
La disciplina introdotta per semplificare le procedure di rilascio del nulla osta si applica anche alle domande relative ai flussi 2021, prevedendo l'asseverazione quale esito di una verifica tecnico-valutativa sulla posizione del datore di lavoro.
art. 2, comma 1, lett. c), d.l. 20/2023
Ha riprodotto nell'art. 24-bis del Testo unico immigrazione la disciplina dell'asseverazione già introdotta dall'art. 44 del d.l. 73/2022.
La prova testimoniale richiesta dal ricorrente non è stata esaminata nel merito, poiché la legittimità del provvedimento risultava già assicurata dall'autonomo motivo relativo alla mancanza dell'asseverazione.
Massime di principio
- L'asseverazione prevista dalla disciplina sull'ingresso di lavoratori stranieri costituisce un requisito sostanziale per le domande relative ai flussi 2021, 2022 e 2023, non una mera formalità documentale riferita esclusivamente al flusso dell'anno in cui è stata introdotta la relativa disciplina.
- L'asseverazione deve attestare, all'esito di una verifica tecnico-valutativa svolta da soggetti qualificati, la sostenibilità economica dell'assunzione, considerando anche capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato e numero dei dipendenti del datore di lavoro.
- La mancanza ab origine dell'asseverazione richiesta dalla legge, non sanata né nel procedimento né nel giudizio, integra una carenza del requisito del datore di lavoro e legittima la revoca del nulla osta al lavoro.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a sorreggerlo; le censure rivolte contro gli altri motivi diventano irrilevanti e possono essere assorbite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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