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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05648/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

Un condominio aveva convenuto il venditore-costruttore, il progettista, il direttore dei lavori e l’assicuratore che aveva emesso una polizza postuma decennale, chiedendo il risarcimento dei danni da gravi difetti dell’edificio ai sensi dell’art. 1669 c.c. I vizi denunciati riguardavano infiltrazioni e ristagni nel piano interrato e nella fossa ascensori, difetti del giardino condominiale e insufficiente coibentazione dei tubi del riscaldamento. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità solidale dei convenuti e aveva liquidato sia i costi di ripristino sia gli oneri complementari; la Corte d’appello aveva ridotto l’importo escludendo alcune voci, in particolare quelle relative al giardino e alla coibentazione, e aveva confermato la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. In cassazione, i progettisti/direttore dei lavori hanno proposto ricorso principale, ma non hanno chiesto la decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., con conseguente estinzione del relativo giudizio. Il condominio ha proposto ricorso incidentale denunciando, tra l’altro, l’erronea esclusione di alcuni vizi dal perimetro dell’art. 1669 c.c. e l’omessa pronuncia sugli oneri complementari di ripristino; ha inoltre censurato la liquidazione del danno per difetto di motivazione/omissione di esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio in relazione al ricorso principale dei professionisti. Sul ricorso incidentale del condominio ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l’esclusione dall’art. 1669 c.c. della imperfetta modellazione del giardino e dell’inadeguata coibentazione dei tubi, perché non incidenti in modo considerevole sul godimento del bene. Ha invece accolto il terzo motivo, assorbito il secondo, rilevando la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sugli oneri complementari (allestimento cantiere, sicurezza, progettista) già liquidati in primo grado. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo per il solo ricorso incidentale, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    I gravi difetti dell’opera che legittimano l’azione risarcitoria possono consistere in qualsiasi alterazione dovuta a insoddisfacente realizzazione dell’opera, anche su elementi accessori o secondari, purché incidano in modo notevole e negativo sul godimento duraturo del bene; la qualificazione della gravità è valutazione di fatto del giudice di merito se motivata in modo congruo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La mancata richiesta di decisione nel termine dopo la proposta di definizione comporta l’estinzione del giudizio relativo al ricorso interessato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione è richiamata la facoltà della parte di insistere nel ricorso incidentale mediante memoria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia su una domanda o su un capo autonomo della domanda integra nullità della sentenza.

  • art. 18, d.lgs. n. 149 del 2022

    L’estinzione del giudizio in relazione al ricorso principale comporta la non applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 1669 c.c., un vizio dell’opera è "grave" solo se incide in modo apprezzabile e duraturo sulla funzionalità e sul godimento del bene; la sola difformità normativa o l’inesattezza esecutiva non bastano se non comportano una significativa compromissione dell’utilità dell’immobile.
  • La valutazione sulla gravità del difetto, quando sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.
  • In presenza di una domanda risarcitoria già delimitata nei gradi di merito, il giudice d’appello deve pronunciarsi su tutte le voci di danno specificamente devolute; l’omessa decisione su una voce autonoma comporta nullità della sentenza per omessa pronuncia.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancata coltivazione del ricorso dopo proposta di definizione nei termini di legge determina estinzione del relativo giudizio.
  • La liquidazione del danno deve confrontarsi con tutte le componenti riconosciute in primo grado e oggetto di impugnazione; l’esclusione di una voce senza statuizione espressa integra vizio processuale, non mera insindacabilità del merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliSpese condominialiSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civileCondominio
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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