Cassazione Civile, Ordinanza n. 09320/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva stipulato un preliminare di compravendita immobiliare, trascritto, per l'acquisto di due immobili, versando un acconto prezzo. Dopo aver appreso che i beni erano gravati da procedure esecutive e iscrizioni pregiudizievoli che la promittente venditrice non aveva eliminato entro la data prevista per il definitivo, la società comunicava la risoluzione del contratto e, dopo il fallimento della controparte, insinuava al passivo un credito restitutorio e un credito risarcitorio. Il giudice delegato respingeva la domanda; il tribunale rigettava l'opposizione allo stato passivo. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 98 e 99 l.fall., sostenendo che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera il divieto di ius novorum e che quindi avrebbe potuto prospettare la risoluzione ex art. 1457 c.c. anche se in sede di verifica aveva fatto riferimento alla sola risoluzione ex art. 1453 c.c.; 2) violazione degli artt. 24 e 52 l.fall. e degli artt. 1453 e 1457 c.c., contestando la declaratoria di improponibilità della domanda di risoluzione e sostenendo che, in ogni caso, la controversia avrebbe dovuto essere trattata nel rito fallimentare e che la risoluzione, quale antecedente logico delle pretese restitutorie e risarcitorie, doveva essere esaminata nel concorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur non operando la preclusione dell'art. 345 c.p.c. quanto alle eccezioni, non sono ammesse né domande nuove né emendatio libelli, perché il procedimento ha natura impugnatoria e risponde a esigenze di celerità e semplificazione. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, rilevando che il tribunale non aveva deciso una questione di mera sede processuale, ma aveva correttamente osservato che non era stata proposta alcuna domanda giudiziale di risoluzione prima del fallimento: la semplice comunicazione stragiudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. non equivale a una domanda giudiziale e non consente di far valere dopo il fallimento una risoluzione già azionata. Le pronunce invocate dalla ricorrente riguardavano fattispecie diverse, nelle quali la domanda di risoluzione era stata effettivamente proposta prima della dichiarazione di fallimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria e non consente la proposizione di domande nuove o la modificazione della domanda nei termini di emendatio libelli.
È la norma che disciplina integralmente il procedimento di opposizione allo stato passivo; la sua struttura speciale esclude l'applicazione del regime ordinario di ius novorum.
La sua preclusione in materia di nuove domande ed eccezioni non si applica, nei limiti indicati dalla Corte, al giudizio di opposizione allo stato passivo per quanto riguarda le eccezioni; non consente però di introdurre nuove domande o mutare la causa petendi.
Il principio di mutatio consentito nel giudizio ordinario di primo grado non è estensibile al procedimento di opposizione allo stato passivo.
Richiamato dalla ricorrente come titolo del foro fallimentare; la Corte lo ritiene inconferente rispetto al caso concreto, perché il problema era la mancata proposizione giudiziale della domanda prima del fallimento.
Richiamato insieme all'art. 24 l.fall.; la Corte non ne fonda la decisione ma lo menziona tra le norme invocate dalla ricorrente.
La Corte richiama il principio per cui, se l'azione di risoluzione è stata promossa prima del fallimento, essa produce effetti verso il curatore e il contraente in bonis deve insinuarsi al passivo per le restituzioni o il risarcimento; se invece non è stata promossa prima del fallimento, la domanda non è proponibile contro il fallimento.
La risoluzione per inadempimento richiede una domanda giudiziale; una comunicazione stragiudiziale di risoluzione non è idonea a produrre l'effetto richiesto.
La ricorrente lo invoca per la risoluzione di diritto per termine essenziale; la Corte rileva che tale domanda è nuova rispetto a quella proposta in sede di verifica e, quindi, non proponibile in opposizione allo stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È posto a fondamento dell'ulteriore importo dovuto dalla ricorrente a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur essendo ammesso il superamento di alcune preclusioni probatorie e difensive, non è consentita l'introduzione di domande nuove né la modifica della domanda originaria in termini di emendatio libelli.
- La natura impugnatoria e speciale dell'opposizione allo stato passivo, orientata a celerità e semplificazione, impedisce l'applicazione del modello di mutatio libelli proprio del giudizio ordinario di primo grado.
- La risoluzione del contratto per inadempimento richiede una domanda giudiziale: la semplice comunicazione stragiudiziale di risoluzione non equivale alla proposizione dell'azione e non basta a radicare, dopo il fallimento della controparte, la pretesa restitutoria o risarcitoria nel concorso.
- Quando l'azione di risoluzione sia stata effettivamente proposta prima della dichiarazione di fallimento, le conseguenze restitutorie e risarcitorie vanno fatte valere nel passivo; se invece l'azione non è stata introdotta in via giudiziale prima del fallimento, la relativa domanda non è proponibile nei confronti della massa.
- Le decisioni di legittimità che disciplinano il coordinamento tra domanda di risoluzione prefallimentare e insinuazione al passivo non sono applicabili a fattispecie in cui prima del fallimento sia intervenuta solo una diffida o comunicazione stragiudiziale, senza domanda giudiziale.
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