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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34911/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria proposta davanti al tribunale da un soggetto che assumeva di avere il possesso esclusivo di una porzione di area confinante con un impianto di distribuzione carburante. Egli deduceva che la società convenuta aveva eseguito lavori consistenti nella realizzazione di un pozzo artesiano e di scavi per un'autoclave, impedendogli l'uso e la fruizione della porzione asseritamente posseduta, e chiedeva la reintegrazione nel possesso o la cessazione delle turbative ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d'appello confermava il rigetto, rilevando che l'appello non aveva investito tutte le particelle interessate e che si era formato giudicato interno sul mancato possesso di alcune di esse, dalle quali passava l'accesso alle aree per cui la tutela era mantenuta. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: violazione degli artt. 2908, 112 e 324 c.p.c. per il rilievo officioso del giudicato; violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. per l'omessa considerazione delle memorie di primo grado; violazione degli artt. 183, 184 e 324 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto che l'appello avesse rinunciato alla tutela anche su alcune particelle; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla possibilità di accesso da altri fondi; violazione dell'art. 1147 c.c. e degli artt. 703 e 112 c.p.c. per il mancato riconoscimento del diritto di provare il possesso; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su altri motivi d'appello. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione, lo stesso soggetto proponeva ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe errato nel ritenere non reiterata in appello la domanda relativa alle particelle da cui si accedeva alle aree ancora controverse e nel dare per presupposta l'inesistenza del possesso, che invece sarebbe risultato dagli atti e dalla possibilità di accesso anche da altri mappali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il preteso errore di fatto non era configurabile perché riguardava un punto già controverso e oggetto di decisione, non una mera svista percettiva: l'esistenza del possesso, l'estensione della domanda possessoria e la possibilità di accesso alle aree erano stati oggetto di discussione e di valutazione da parte dei giudici di merito e della stessa Cassazione nel precedente giudizio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione o svista materiale su un fatto decisivo, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione e di decisione.

  • art. 85 c.p.c.

    La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nel giudizio di cassazione per effetto della perpetuatio dell'ufficio difensivo.

  • art. 2908 c.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare il rilievo officioso del giudicato; la Corte ribadisce che il giudicato può essere rilevato d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione è assorbita da altra statuizione decisiva.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte afferma che la sua esistenza può essere rilevata d'ufficio.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che le memorie di primo grado avrebbero dovuto essere considerate nella determinazione della domanda.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato per la medesima censura sull'individuazione del contenuto delle domande di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato per le censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi; la Corte distingue tra errore di giudizio e errore revocatorio.

  • art. 1147 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sussistenza del possesso esclusivo, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 703 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della tutela possessoria, ma la censura è respinta.

  • art. 1168 c.c.

    Norma posta a fondamento della domanda di reintegrazione nel possesso.

  • art. 1170 c.c.

    Norma posta a fondamento della domanda di manutenzione/reintegrazione possessoria.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una sentenza della Cassazione è ammissibile solo se l'errore di fatto consiste in una svista percettiva su un dato incontestabilmente risultante dagli atti, e non quando il punto sia stato oggetto di contraddittorio e di valutazione giudiziale.
  • Non integra errore revocatorio la critica alla valutazione delle prove o all'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice: ciò appartiene al piano dell'errore di giudizio, non dell'errore di percezione.
  • L'errore revocatorio richiede il contrasto tra due rappresentazioni del fatto, una emergente dalla sentenza e una dagli atti, ma la realtà processuale non deve essere stata già scrutinata nella decisione impugnata.
  • Il giudicato interno o esterno, una volta rilevabile dagli atti, può essere accertato anche d'ufficio dal giudice, non essendo la relativa verifica rimessa solo alla disponibilità delle parti.
  • Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la questione dedotta risulti assorbita da una statuizione logicamente e giuridicamente preliminare e decisiva.
  • Nel giudizio di legittimità non è sindacabile, salvo specifici limiti di legge, la valutazione di superfluità della prova testimoniale quando il giudice di merito abbia già raggiunto la certezza dei fatti decisivi sulla base del materiale istruttorio acquisito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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