Cassazione Civile, Ordinanza n. 25098/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare: una società acquistava alcuni immobili e, dopo la trascrizione del proprio acquisto, scopriva che un'altra società aveva in precedenza trascritto domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. sugli stessi beni. L'acquirente conveniva in giudizio la società che aveva effettuato la trascrizione, chiedendo di dichiararla inopponibile per invalidità della nota di trascrizione, poiché nella nota la società contro la quale era stata eseguita la formalità era indicata con una denominazione sociale inesatta, benché fossero correttamente indicati partita IVA e sede. La società cui la domanda era favorevole interveniva volontariamente aderendo alle conclusioni dell'attrice. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'appello riformava integralmente la decisione e rigettava la domanda dell'acquirente, condannando alle spese anche la società interveniente. Quest'ultima proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2659 e 2665 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto valida la trascrizione nonostante l'inesatta indicazione della denominazione della società, e che non era decisivo il richiamo all'art. 2498 c.c., poiché il punto non era la successione nei rapporti tra le società, bensì la possibilità di identificare senza incertezze il soggetto contro cui la trascrizione era stata richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha qualificato l'intervento della ricorrente in primo grado come intervento adesivo dipendente e non come intervento principale o litisconsortile, rilevando che la società si era limitata a sostenere la domanda dell'attrice senza far valere un proprio diritto autonomo sull'oggetto del giudizio. Ha quindi affermato il principio secondo cui l'interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che per questioni riguardanti la qualificazione del suo intervento o la condanna alle spese. Poiché nel caso concreto il motivo di ricorso non investiva né la qualificazione dell'intervento né le spese, e la parte adiuvata non aveva proposto impugnazione avverso la sentenza d'appello a lei sfavorevole, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente ed è stata disposta l'attestazione per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come norma sulla nota di trascrizione; la censura sosteneva la violazione per inesatta indicazione della denominazione sociale nel contenuto della nota
è richiamato come norma sulla validità della trascrizione e sull'effetto degli errori nella nota, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile prima di un esame nel merito di tale doglianza
la Corte d'appello vi aveva fatto riferimento; in cassazione si osserva che la norma è inconferente ai fini del thema decidendum della controversia
serve a distinguere l'intervento principale o litisconsortile da quello adesivo dipendente
viene indicato come base dell'intervento adesivo dipendente (ad adiuvandum)
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha inserito nel sistema il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza
Massime di principio
- L'interventore adesivo dipendente, che si limiti a sostenere la posizione di una parte senza far valere un diritto autonomo sul bene della lite, non ha una legittimazione generale e autonoma all'impugnazione della sentenza.
- L'impugnazione proposta dall'interventore adesivo dipendente è inammissibile quando non riguardi la qualificazione del suo intervento o la statuizione sulle spese a suo carico, salvo che la parte adiuvata abbia a sua volta impugnato la decisione sfavorevole.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione occorre verificare la concreta posizione processuale del soggetto che ricorre; la mera soccombenza di fatto nel risultato non è sufficiente se manca una legittimazione autonoma al gravame.
- Quando la parte a cui l'interventore aderiva non propone impugnazione e accetta la decisione sfavorevole, l'intervento adesivo non consente di riaprire autonomamente il merito della controversia con un ricorso per cassazione.
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