Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva proposto domande contro il datore di lavoro, poi rigettate in primo e in secondo grado. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto: generiche le allegazioni sulle mansioni svolte e sulla durata della prestazione; prescritti i crediti retributivi relativi al periodo 1995-2000, perché gli asseriti atti interruttivi non erano stati prodotti o non contenevano una vera richiesta di pagamento; interrotto sicuramente solo un ricorso del 27 febbraio 2002, ma senza ulteriori allegazioni utili a verificare l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c.; non provato l'inquadramento rivendicato nella qualifica di "assistente servizi amministrativi e di supporto", né dedotto un concreto pregiudizio professionale da diverso inquadramento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge sulla prescrizione, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe esaminato documenti da cui risultavano ulteriori atti e procedure interruttive/successive al ricorso del 2002; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte avrebbe trascurato provvedimenti datoriali che attestavano negli anni l'assegnazione di varie funzioni (responsabile prevenzione e protezione, responsabile tecnico impianti, vice provveditore/provveditore, vice cassiere, progettista e direttore lavori); 3) erronea ritenuta mancata prova dell'inquadramento nel profilo rivendicato, che il datore non avrebbe contestato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo era privo di specifica indicazione delle norme violate e degli oneri di allegazione/prova, e mirava in realtà a una nuova valutazione degli atti; inoltre i documenti non erano specificamente indicati, trascritti o localizzati. I secondi due motivi erano inammissibili perché proposti ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme" e comunque oltre i limiti del sindacato di legittimità, senza indicare le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché non individuava le norme asseritamente violate e chiedeva una rivisitazione del materiale istruttorio; ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo, formulati come vizio motivazionale, in presenza di doppia conforme e senza il necessario confronto tra le decisioni di primo e secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso del 2002 poteva avere effetto sospensivo della prescrizione, ma per valutarlo occorreva la produzione e specifica allegazione degli atti e del relativo giudizio, mancanti nel ricorso per cassazione.
Nel ricorso per cassazione è necessario specificare e localizzare i documenti e gli atti richiamati; la loro mancata indicazione rende il motivo inammissibile.
Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere prodotti nei modi e nei termini di legge.
Il vizio di violazione di legge richiede l'indicazione specifica della norma violata e un'argomentazione che mostri l'errore di interpretazione della regola astratta, non la mera contestazione della ricostruzione dei fatti.
Il vizio motivazionale non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito; inoltre, nei limiti della disciplina vigente, è inammissibile quando opera la doppia conforme senza l'indicazione delle diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione con motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In presenza dei presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha modificato la disciplina del contributo unificato richiamata ai fini del raddoppio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura per violazione di legge deve individuare in modo puntuale la norma asseritamente violata e spiegare in che consista l'errore di sussunzione o di interpretazione, senza limitarsi a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare gli oneri di specificazione e di allegazione: gli atti e i documenti su cui si fonda la censura devono essere indicati con precisione, trascritti nelle parti rilevanti o comunque localizzati nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito e, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado per evitare l'inammissibilità.
- La deduzione dell'effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione richiede la puntuale allegazione degli atti idonei e del loro contenuto, non essendo sufficiente un generico richiamo a precedenti iniziative giudiziarie.
- In sede di legittimità, la prova di un diverso inquadramento professionale e del pregiudizio allegato non può essere sostituita da affermazioni generiche o da richieste di rivalutazione degli elementi istruttori già esaminati dai giudici di merito.
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