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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27256/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con rettifica delle dichiarazioni ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; l'Ufficio aveva proposto appello principale e la CTR aveva accolto l'appello limitatamente ad alcuni costi ritenuti deducibili. In Cassazione il contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 12 L. n. 212/2000 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, assumendo che, poiché l'accertamento riguardava anche un tributo armonizzato come l'IVA, l'Amministrazione fosse tenuta a instaurare il contraddittorio endoprocedimentale; con il secondo sosteneva che l'obbligo di contraddittorio valesse comunque, senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati. La Corte affrontava anche il tema della richiesta sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione analoga sollevata in altro processo, escludendo la necessità di una sospensione impropria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indichi concretamente le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e che non si tratti di deduzioni pretestuose; nel caso concreto ciò non risultava. Quanto ai tributi non armonizzati, ha ribadito che l'obbligo di contraddittorio sussiste solo nei casi espressamente previsti. Ha inoltre escluso che dovesse disporsi la sospensione del processo per la pendenza di una questione di legittimità costituzionale in altro giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 L. n. 212/2000

    si applica ai soli casi di accesso, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; non estende automaticamente l'obbligo di contraddittorio a tutti gli accertamenti.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    rileva, per i tributi armonizzati, come base del diritto al contraddittorio procedimentale, la cui violazione può comportare invalidità dell'atto secondo i principi UE.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87

    la sospensione del giudizio è necessaria solo quando il giudice ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

  • art. 24 L. 11 marzo 1953, n. 87

    l'ordinanza che rigetta l'eccezione di illegittimità costituzionale deve essere adeguatamente motivata.

  • art. 296 c.p.c.

    richiamato per escludere un tertium genus di sospensione creativa fuori dei casi tipici.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale esempio di sospensione facoltativa nei limiti consentiti dal sistema.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, per i tributi armonizzati l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente deduce in giudizio, in modo concreto e non meramente pretestuoso, le difese che avrebbe potuto svolgere tempestivamente.
  • Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non opera come regola generale di invalidità dell'accertamento, ma solo nei casi in cui sia espressamente previsto dalla legge.
  • Gli accertamenti 'a tavolino', basati su dati e documenti acquisiti dall'Ufficio senza accesso presso il contribuente, non sono automaticamente soggetti alle stesse regole di contraddittorio previste per le verifiche in loco.
  • La sospensione del processo per la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio non costituisce una facoltà generale del giudice, essendo ammissibile solo nei casi tipici previsti dall'ordinamento o secondo strumenti processuali espressamente consentiti.
  • La mera astratta possibilità di una decisione costituzionale su una questione analoga non attribuisce alle parti un diritto alla sospensione del giudizio pendente, se la questione non è stata ritualmente introdotta nel processo in corso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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