Cassazione Civile, Ordinanza n. 21285/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società e banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da una società titolare di un conto corrente per ottenere l'accertamento del saldo del conto alla data del 31 marzo 2015 e la condanna della banca alla ripetizione di una somma rilevante. La pretesa della società si fondava sul giudicato formatosi in un precedente giudizio nel quale era stato accertato, alla data del 31 marzo 2007, un diverso saldo del medesimo rapporto, con riferimento anche a successivi movimenti del conto, tra cui due accrediti complessivi eseguiti da due garanti. La banca contestava la legittimazione attiva della società, sostenendo che il saldo attivo fosse riferibile ai garanti, che avevano prestato garanzia autonoma. I garanti intervenuti in causa domandavano a loro volta la restituzione delle somme versate, assumendo che la garanzia dovesse essere qualificata come fideiussione. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società e rigettato quella dei garanti; la Corte d'appello aveva confermato la natura di contratto autonomo di garanzia e aveva ritenuto che il garante autonomo non possa agire in ripetizione verso il creditore, ma solo in regresso verso il debitore principale, qualificando inoltre la domanda della società come azione di accertamento del saldo e non di ripetizione di indebito. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla disciplina dell'indebito, sostenendo che la garanzia fosse fideiussoria e che, comunque, quanto versato non fosse irripetibile; la banca ha proposto ricorso incidentale lamentando che la società non fosse legittimata a chiedere il saldo attivo, trattandosi di pagamenti effettuati da terzi garanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo principale perché volto a sollecitare una diversa interpretazione del contratto di garanzia, attività riservata al giudice di merito e non censurata in modo corretto per violazione dei canoni ermeneutici. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, una volta qualificata la garanzia come contratto autonomo, il garante che abbia pagato al creditore non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo, salvo l'ipotesi di escussione fraudolenta, potendo agire solo in regresso verso il debitore garantito. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato la pretesa della società come domanda di accertamento del saldo di conto corrente, e non come azione di ripetizione di indebito. Sono state compensate le spese di legittimità e disposto il raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorsi.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso per l'accertamento del saldo e la condanna alla ripetizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge
invocato nei motivi per sostenere la tesi interpretativa del contratto di garanzia
artt. 1936, 1362, 1363 e 1370 c.c.
richiamati a sostegno della qualificazione della garanzia come fideiussione e dei criteri di interpretazione contrattuale
menzionato come disposizione derogata nel contratto, elemento valorizzato per ritenere la garanzia autonoma
invocato per sostenere la ripetizione dell'indebito, ma ritenuto non applicabile al garante autonomo che abbia pagato il creditore
indicato come base dell'azione di regresso del garante autonomo verso il debitore garantito
richiamato nel ricorso incidentale sulla legittimazione ad agire
citato dal ricorrente incidentale in tema di regresso
richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alle movimentazioni del conto corrente
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la legittimazione alla ripetizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base del disposto di raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e, in cassazione, non può essere censurata mediante una mera contrapposizione tra lettura proposta dal ricorrente e lettura accolta nella sentenza impugnata; occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- La qualificazione di una garanzia come contratto autonomo dipende dalla complessiva struttura negoziale e dalla compatibilità delle clausole con il principio di accessorietà: clausole di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, estese anche all'ipotesi di invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale e con deroga all'art. 1957 c.c., sono indice decisivo di autonomia della garanzia.
- Il garante autonomo che abbia pagato il creditore beneficiario non può, di regola, agire in ripetizione contro quest'ultimo, anche se l'escussione sia ritenuta illegittima; il rimedio ordinario è l'azione di regresso nei confronti del debitore garantito, salva l'ipotesi di escussione fraudolenta.
- In sede di legittimità il ricorso incidentale è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e prospetta una diversa qualificazione giuridica della domanda che non incide sul decisum adottato dal giudice di merito.
- Quando la domanda è qualificata come accertamento del saldo di conto corrente e il saldo è determinato anche da versamenti di garanti, la controversia non va automaticamente ricondotta a una ripetizione di indebito, dovendosi verificare la reale causa petendi e il titolo della domanda.
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