Cassazione Civile, Ordinanza n. 37560/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un avvocato per far dichiarare l'illegittimità della propria iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo richiesto per l'anno 2009. In primo grado la domanda era stata respinta; la Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto, ritenendo dovuti i contributi alla Gestione separata anche per il reddito professionale 2009, sebbene inferiore alla soglia prevista dai regolamenti della Cassa Forense, e ha inoltre escluso la prescrizione, fissando il dies a quo al 18 settembre 2010, data di presentazione della dichiarazione dei redditi, con interruzione della prescrizione per la richiesta di pagamento del 7 luglio 2015, oltre a reputare corrette le sanzioni applicate. Con il ricorso per cassazione, articolato in un solo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere non dalla dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine di versamento dei contributi, individuata nel 16 giugno 2010 in base alla normativa applicabile (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30; D.M. 24 novembre 1995, art. 3; d.P.R. n. 435 del 2001, art. 17), poi differita al 6 luglio 2010 senza maggiorazione dal D.P.C.M. 10 giugno 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la questione della prescrizione attenendosi al principio secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che, per effetto dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi alla Gestione separata, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento e non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa individuazione del dies a quo della prescrizione, ma la Corte ha ribadito che la dichiarazione dei redditi è una mera esternazione di scienza e non integra il presupposto del credito contributivo.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
Norma istitutiva della Gestione separata, in relazione alla quale è stata richiesta la contribuzione per il reddito professionale prodotto nell'anno 2009.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30
Richiamato insieme alla normativa secondaria e regolamentare per individuare il termine di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2009.
D.M. 24 novembre 1995, art. 3
Norma regolamentare richiamata per la determinazione del termine di versamento della contribuzione.
D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17
Individua il termine di pagamento del saldo della contribuzione relativa ai redditi dell'anno 2009, fissato al 16 giugno 2010 e poi differito al 6 luglio 2010 senza maggiorazione.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha differito il termine di versamento del saldo contributivo al 6 luglio 2010 senza applicazione di maggiorazione.
Richiamato in relazione alla proposta definita in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- In materia di contribuzione dovuta alla Gestione separata, la prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto obbligato.
- La dichiarazione dei redditi ha natura di esternazione di scienza e non costituisce il presupposto costitutivo del credito contributivo, sicché non può segnare il dies a quo della prescrizione.
- Se il giudice di merito fa decorrere la prescrizione da un momento successivo alla scadenza del termine di pagamento, incorre in errore di diritto censurabile in cassazione.
- Quando la questione riguarda il solo errore sulla decorrenza della prescrizione, la cassazione con rinvio è la conseguenza necessaria per un nuovo esame del merito alla luce del principio di diritto enunciato.
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