Cassazione Civile, Ordinanza n. 36399/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Le ricorrenti avevano chiesto di essere dichiarate proprietarie per usucapione di un immobile, deducendo che il loro dante causa, promissario acquirente, vi fosse stato immesso nel 1980 e lo avesse abitato in modo pacifico, continuo e indisturbato fino al 2003, con continuazione del possesso in capo alle eredi dopo la morte. La controparte ha sostenuto invece che il godimento del bene era avvenuto non come possesso ma come mera detenzione, perché la consegna delle chiavi era collegata a un preliminare di vendita e finalizzata a misurazioni e futuri lavori, senza alcuna interversione del possesso. In cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 1376 c.c. e norme invocate sull’ermeneutica, per avere la corte territoriale ritenuto che la consegna dell’immobile fosse collegata al preliminare e non comportasse possesso utile; 2) violazione degli artt. 1141 e 2728 c.c., per errata ripartizione dell’onere probatorio e mancata valutazione di indici di possesso (sanatoria edilizia, recinzione, piante, oneri condominiali, testimonianze); 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere qualificato come tardiva una deduzione relativa alla mancata restituzione delle chiavi; 4) e 5) omesso esame di fatti decisivi e lesione di artt. 3 e 24 Cost., in un contesto di doppia conforme; 6) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per la condanna alle spese anche in favore dell’intervenuta ENPAIA senza compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il rapporto con il bene era stato correttamente qualificato come detenzione, non essendo emersi atti esterni univoci di interversione del possesso; ha ribadito che, nella promessa di vendita con consegna anticipata del bene, non si verifica automaticamente anticipazione degli effetti traslativi e la disponibilità del bene, in assenza di interversione, integra mera detenzione qualificata. Il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto dei primi due, perché la mancata restituzione delle chiavi non bastava comunque a integrare l’opposizione richiesta dall’art. 1141 c.c. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati non superare lo scrutinio di ammissibilità, sia per la disciplina della doppia conforme, sia perché la denunciata violazione costituzionale non può essere proposta direttamente come motivo di ricorso per cassazione. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché chiedeva un nuovo apprezzamento di merito sulla compensazione delle spese. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per contestare l'interpretazione del preliminare; la Corte ha ritenuto non pertinente la doglianza perché il punto decisivo era la natura detentiva del rapporto con il bene, non la ricostruzione del contenuto del preliminare
invocato insieme alle norme sull'ermeneutica contrattuale; la Corte ha escluso che la consegna dell'immobile in base al preliminare producesse anticipazione degli effetti traslativi
la detenzione non si trasforma in possesso senza interversione manifestata all'esterno contro il possessore; la mera volizione interna, l'inadempimento o atti compatibili col titolo non bastano
invocato sul riparto probatorio; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché, una volta accertata la detenzione, gli atti allegati non dimostravano l'opposizione necessaria
la deduzione nuova in appello è stata ritenuta assorbita comunque dalla mancanza, in fatto, di una vera interversione del possesso
il motivo di omesso esame è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo diversa base fattuale tra primo e secondo grado, qui non dedotta
in caso di doppia conforme, preclude il motivo ex art. 360, n. 5, se non si indicano e dimostrano differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni
art. 3 Cost.
non può essere denunciato direttamente come motivo di ricorso per cassazione se il contrasto passa attraverso l'applicazione di una norma di legge
art. 24 Cost.
stessa regola: la censura costituzionale deve essere veicolata tramite la questione di legittimità costituzionale della norma applicata
la censura sulla mancata compensazione delle spese è stata reputata inammissibile perché chiedeva un sindacato di merito
dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nella promessa di vendita con consegna anticipata dell'immobile, la disponibilità del bene da parte del promissario acquirente non implica di per sé anticipazione degli effetti traslativi: il rapporto con la cosa resta, di regola, una detenzione qualificata collegata al preliminare, salvo prova di una successiva interversione del possesso.
- La detenzione diventa possesso solo se il detentore compie atti esterni, univoci e conoscibili dal proprietario, idonei a manifestare l'opposizione al titolare del diritto e il mutamento dell'animus; non bastano meri atti di godimento, manutenzione, richiesta di sanatoria o l'inadempimento al titolo originario.
- L'interversione del possesso non può essere desunta da una volontà interna né dalla semplice protrazione del godimento del bene; occorre una manifestazione esteriore rivolta contro il possessore mediato o il proprietario.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito sulla idoneità degli indici fattuali a integrare l'opposizione del detentore.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Le doglianze di violazione diretta di norme costituzionali non sono proponibili come autonomi motivi di ricorso per cassazione se il vizio deriva dall'applicazione di una norma di legge: va semmai prospettata la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36243/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36244/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36245/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36247/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36248/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36249/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →