Cassazione Civile, Ordinanza n. 14751/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dall'assunzione di un dipendente, qualificato come quadro, avvenuta nel settembre 2008 presso una società di trasporto poi incorporata nella ricorrente. Nel 2017 la società ha adottato un atto di "presa d'atto della nullità del contratto di lavoro", sostenendo che l'assunzione fosse invalida perché non preceduta dalle necessarie procedure selettive pubbliche previste dall'art. 18 del d.l. n. 112/2008. Il lavoratore ha impugnato l'atto chiedendone la nullità o illegittimità e domandando la reintegrazione e le retribuzioni maturate, oltre altre domande subordinate e accessorie. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello la corte ha riformato parzialmente la decisione, dichiarando illegittima la presa d'atto e riconoscendo il diritto alle retribuzioni medio tempore. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 18 d.l. n. 112/2008 e dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il differimento dell'entrata in vigore riguardasse solo l'adozione dei regolamenti attuativi e non l'efficacia della norma; 2) violazione dell'art. 10 dell'allegato A al r.d. n. 148/1931, contestando l'apprezzamento della corte di merito circa la sussistenza di una valutazione selettiva all'atto dell'assunzione; 3) omesso esame dell'eccezione di aliunde perceptum e percipiendum, deducendo la mancata considerazione di quanto eventualmente percepito o percepibile dal lavoratore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo perché volto a una diversa lettura di un documento riservata al giudice di merito, e infondato il terzo, poiché la corte territoriale aveva escluso implicitamente l'applicabilità della compensatio lucri cum damno affermando la perdurante vigenza del rapporto e il diritto alle retribuzioni, non il risarcimento del danno. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la ricostruzione della corte d'appello secondo cui l'art. 18 d.l. n. 112/2008, nella parte relativa ai criteri di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica, è entrato in vigore solo al sessantesimo giorno successivo alla legge di conversione e non poteva quindi applicarsi al contratto di lavoro stipulato nel settembre 2008. Ha inoltre escluso che vi fosse un vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di aliunde perceptum/percipiendum, ritenendo che la corte territoriale avesse implicitamente respinto tale difesa, poiché il rapporto era stato considerato ancora in essere e il lavoratore aveva diritto alle retribuzioni, non a un mero risarcimento. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nella formulazione originaria e come modificato dalla legge di conversione n. 133/2008
la nuova disciplina sul reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica ha efficacia differita e si applica solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore differita della norma, non ai rapporti costituiti prima
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
richiamato come parametro dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità del reclutamento nelle società pubbliche
art. 10, all. A, r.d. n. 148/1931
la previsione di esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio non implica di per sé una procedura concorsuale o comparativa tipica
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base formale della censura per omesso esame di fatto decisivo
la censura di omessa pronuncia è esclusa quando la decisione di merito contenga un rigetto implicito della questione
richiamato dalle domande del lavoratore e dalla corte di merito in relazione ai possibili rimedi conseguenti all'illegittimità dell'estromissione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta sui criteri di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica, quando prevede un differimento espresso della sua efficacia, non può essere applicata ai rapporti di lavoro costituiti prima dell'entrata in vigore differita della norma.
- La validità di un'assunzione non può essere negata invocando in modo generico un regolamento o un codice interno se, al tempo dell'assunzione, esso non integra una fonte normativa idonea a rendere nullo il contratto per violazione di norma imperativa.
- La valutazione del contenuto di un atto o di un provvedimento prodromico all'assunzione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge se si richiede una diversa lettura del documento.
- L'eccezione di aliunde perceptum o percipiendum rileva, in via tipica, nell'ambito del risarcimento del danno; se il giudice di merito riconduce la pretesa alle retribuzioni dovute per un rapporto ritenuto ancora in essere, la sua mancata menzione non integra omessa pronuncia quando il rigetto risulti implicito.
- Quando il giudice di merito afferma che il rapporto di lavoro non è stato estinto da un valido atto negoziale datoriale e permane l'obbligo di retribuzione, l'eventuale difesa basata sulla compensatio tra vantaggi e danni non è decisiva perché attiene a una diversa logica risarcitoria.
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