Cassazione Civile, Ordinanza n. 22667/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di agenzia stipulati tra le parti per la commercializzazione di prodotti di telefonia mobile e fissa. La società agente agiva in giudizio chiedendo di accertare l’illegittimità della risoluzione dei rapporti e di ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennità di fine rapporto e il risarcimento del danno. La società preponente proponeva a sua volta domanda per ottenere l’accertamento della risoluzione di diritto, o in subordine per inadempimento dell’agente, nonché la restituzione di anticipi provvigionali e il risarcimento del danno. La Corte d’appello accoglieva l’appello della preponente, escludendo il diritto dell’agente al preavviso e condannandola anche al risarcimento del danno. In cassazione l’agente deduceva sei motivi: (1) violazione degli artt. 1743 e 1746 c.c. e motivazione apparente, contestando la ritenuta violazione del patto di esclusiva per la costituzione di una società destinata a commercializzare prodotti di un concorrente; (2) violazione degli artt. 2475, 2475-bis, 2380-bis, 2390 c.c. e dell’art. 41 Cost., contestando l’imputazione alla società agente del comportamento del socio di minoranza che aveva costituito la società concorrente e l’asserita prova della direzione unitaria; (3) omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente, sul transito e successivo rientro di subagenti verso l’altra società; (4) violazione degli artt. 1324, 1362 e 1366 c.c. e motivazione apparente, sostenendo che una lettera inviata nel 2009 avesse solo contenuto esplorativo e non esprimesse volontà di interrompere il rapporto; (5) omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente, per non avere la Corte valutato la situazione commerciale e la riduzione di clientela causate dalla c.d. blindatura di circa 50.000 clienti da parte della preponente; (6) omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente, contestando la prova del danno lamentato dalla preponente come conseguenza della risoluzione del rapporto per fatto e colpa dell’agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato il principio per cui la violazione di legge concerne l’erronea ricognizione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto e dell’apprezzamento istruttorio attiene al merito. Ha inoltre escluso la sussistenza di una motivazione solo apparente, osservando che la sentenza impugnata esponeva in modo intellegibile il percorso logico seguito dalla Corte d’appello. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito come inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la violazione del patto di esclusiva nel rapporto di agenzia
richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri dell’agente e alla dedotta violazione degli obblighi contrattuali
invocato per contestare l’imputazione alla società del comportamento del socio
invocato dalla ricorrente con riferimento all’attività svolta tramite altra società
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla governance e imputazione degli atti societari
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’assenza di prova di attività in concorrenza svolta nell’interesse sociale
art. 41 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica
richiamato dalla ricorrente per contestare l’interpretazione della lettera del 5.8.2009
richiamato per censurare l’interpretazione del contenuto negoziale della comunicazione inviata
richiamato per la dedotta violazione dei criteri di buona fede nell’interpretazione del documento
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
richiamato dalla Corte d’appello, secondo quanto riportato nella decisione, come base della risoluzione per clausola risolutiva espressa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge è configurabile solo quando si denuncia un’erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; non è deducibile come violazione di legge la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Le censure che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o di una diversa lettura del compendio istruttorio sono inammissibili in cassazione, perché appartengono al sindacato di merito.
- L’omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il fatto storico non sia stato considerato; non basta proporre una diversa interpretazione degli elementi già valutati dal giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando sia graficamente esistente ma non consenta di comprendere il fondamento della decisione; non ricorre tale vizio se la sentenza rende percepibile l’iter logico seguito dal giudice.
- Nel rapporto di agenzia, la valutazione della sussistenza di una violazione dell’esclusiva, della rilevanza di condotte societarie collegate e della prova dell’inadempimento o del danno è questione di fatto riservata al giudice di merito, salvo il limite del controllo di legittimità sulla coerenza logica della motivazione.
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