Cassazione Civile, Ordinanza n. 09912/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dal progressivo deterioramento e dalla successiva inagibilità di alcuni immobili siti nel Comune di Casape. I proprietari danneggiati avevano convenuto in giudizio i proprietari di un fabbricato vicino, ritenuti responsabili per omessa esecuzione di lavori di consolidamento, demolizione senza cautele e ricostruzione difforme dal progetto strutturale e senza autorizzazione del Genio civile, chiedendo il risarcimento dei danni. Nei gradi di merito era stata ravvisata anche una corresponsabilità del Comune e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto degli appelli e la compensazione delle spese. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 2028, 2030, comma 2, e 2032 c.c., contestando che i giudici di merito avessero ricondotto la propria responsabilità a una gestione di affari altrui in forme privatistiche; secondo, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la condanna risarcitoria si fosse fondata su una consulenza tecnica a esso inopponibile perché svolta in un giudizio cui il Comune non aveva partecipato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur esaminabili congiuntamente, si risolvessero in una richiesta di riesame del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che il vizio motivazionale fosse inoltre dedotto in una forma non più consentita dal testo vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha rigettato anche l'istanza di rimessione in termini per la notifica del ricorso a uno degli intimati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
È richiamato per l'istanza di rimessione in termini per la notifica del ricorso; la Corte la rigetta perché non coerente con il principio di ragionevole durata del processo, considerato l'esito dello scrutinio dei motivi.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché in realtà mirava a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è stato dichiarato non deducibile nei termini di omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, perché non più previsti dal testo vigente della norma.
artt. 2028, 2030, comma 2, 2032 c.c.
Sono le norme invocate dal ricorrente per escludere la configurabilità di una responsabilità del Comune in termini di gestione di affari altrui; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o della valutazione delle prove.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere dedotto nei limiti consentiti dal testo vigente della norma; non sono più spendibili formule dirette a lamentare mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La censura che non indichi in modo specifico fatti, documenti e collocazione processuale delle risultanze invocate è esposta a inammissibilità per genericità.
- Quando il rigetto o l'inammissibilità del ricorso discendono dallo scrutinio preliminare dei motivi, può essere respinta l'istanza di rimessione in termini per attività processuali ulteriori, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
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