Cassazione Civile, Ordinanza n. 09074/2025 del 06/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un abito da matrimonio: la cliente sosteneva di aver pattuito il prezzo di euro 3.500, versando euro 1.000 come caparra confirmatoria, e lamentava che l'abito, ritirato poco prima del matrimonio, fosse troppo stretto e presentasse poi un difetto alla cerniera, risolto solo provvisoriamente dopo la cerimonia con una fascia non prevista. Chiedeva quindi la riduzione/restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il giudice di pace accolse parzialmente la domanda, il tribunale rigettò l'appello del venditore. In cassazione il venditore ha dedotto, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 82 e 182 c.p.c. in relazione all'art. 41 della L. n. 247/2012, sostenendo la nullità/inesistenza dell'atto introduttivo perché la citazione era stata sottoscritta da un praticante avvocato non abilitato a svolgere attività processuale per cause proprie, con conseguente nullità insanabile del processo; la questione era stata sollevata anche con le memorie conclusionali in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, poiché il giudizio era stato instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma dell'art. 182, comma 2, c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, si applicava la disciplina previgente, che non consente di sanare l'inesistenza o mancanza in atti della procura né la nullità assoluta derivante dalla sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto privo di ius postulandi. Ha quindi cassato senza rinvio sia la sentenza di primo grado sia quella d'appello, sul rilievo che la causa non poteva essere proposta, e ha condannato la controricorrente alla rifusione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di norme processuali e nullità del procedimento.
richiamato in relazione alla legittimazione tecnica e alla capacità di stare in giudizio mediante difensore abilitato.
nel testo previgente non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura; nella formulazione post-riforma estende la sanatoria anche a tali ipotesi, ma la nuova disciplina non si applica ai giudizi instaurati prima del 28 febbraio 2023.
richiamato per sostenere che il praticante avvocato non può svolgere attività processuale per cause proprie ma solo in sostituzione del dominus.
art. 35 del d.lgs. n. 149/2022
indicato per delimitare l'applicazione temporale della nuova disciplina processuale ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
base normativa per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
art. 24 r.d.l. n. 1578 del 1933
l'iscrizione all'albo è considerata costitutiva ai fini dell'esercizio della professione forense davanti ai tribunali e alle corti di appello.
art. 8 r.d.l. n. 1578 del 1933
richiamato per delimitare l'attività consentita al praticante abilitato.
L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2
citata per il precedente intervento sul testo dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e per la giurisprudenza sulla sanatoria del difetto di rappresentanza.
Massime di principio
- Nel regime previgente all'attuale art. 182, comma 2, c.p.c., la mancanza o inesistenza della procura alle liti e la sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto privo di ius postulandi determinano una nullità assoluta e insanabile dell'atto introduttivo, non suscettibile di sanatoria mediante assegnazione di termine.
- La disciplina processuale sopravvenuta che amplia i casi di sanatoria non si applica ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi verificare la normativa ratione temporis al momento della proposizione della domanda.
- La sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. opera per i vizi di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, ma non per le ipotesi in cui l'atto iniziale sia radicalmente invalido per difetto assoluto del potere di patrocinio del sottoscrittore.
- Quando l'atto introduttivo è nullo in modo assoluto e insanabile per carenza originaria del potere di rappresentanza tecnica, il giudice deve cassare senza rinvio le decisioni di merito e dichiarare che la causa non poteva essere proposta.
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