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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17119/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di alcune deliberazioni assembleari condominiali. In primo grado era stata contestata la delibera del 27 febbraio 2004, relativa a lavori di chiusura scale e alla cessione in uso del terrazzo condominiale a un soggetto terzo dietro corrispettivo, nonché la delibera del 10 maggio 2004, con cui erano stati approvati consuntivo e preventivo e ripartite varie spese. In appello la condomina oggi ricorrente aveva dedotto, per quanto ancora rileva, che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere legittimo l'addebito a suo carico delle spese per consumo idrico e riscaldamento, nonostante il distacco dall'impianto centralizzato e l'installazione di un contatore individuale. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione, la stessa parte ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Cassazione, lamentando un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.: secondo la ricorrente, la Suprema Corte avrebbe ritenuto infondati i suoi motivi sulla base di una falsa percezione delle clausole regolamentari, che invece non imporrebbero, a suo dire, di continuare a contribuire alle spese pur dopo il distacco dagli impianti e l'adozione del misuratore. Nel ricorso per revocazione sostiene dunque che la decisione impugnata si fonderebbe su un errore percettivo circa la portata delle clausole del regolamento condominiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che il motivo non deduce un vero errore di fatto revocatorio, ma contesta l'interpretazione giuridica delle clausole regolamentari e, soprattutto, non si confronta con la reale ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, la quale aveva dichiarato inammissibili i motivi del precedente ricorso per difetto di specificità perché non aggressivi della ragione decisoria della sentenza d'appello, fondata sulla vincolatività delle clausole del regolamento condominiale. La Corte ha inoltre rilevato che, in ogni caso, l'asserito errore riguarderebbe al più la sentenza d'appello e non l'ordinanza di legittimità, che aveva deciso su un diverso piano processuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto revocatorio

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per un errore percettivo, risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, e non per errori di giudizio o di interpretazione delle norme o delle clausole contrattuali.

  • art. 331 c.p.c.

    Nelle impugnazioni di deliberazioni assembleari condominiali, la mancata impugnazione da parte di tutti i condomini che erano parti del giudizio può imporre l'integrazione del contraddittorio per litisconsorzio processuale, salvo che il ricorso sia manifestamente infondato e l'integrazione sia superflua.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici e non si confrontano con la ratio decidendi della decisione impugnata.

  • art. 372, comma 1, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili produzioni documentali dirette a dimostrare la fondatezza dei motivi di ricorso o fatti sopravvenuti, salvo i casi espressamente consentiti.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    La causa può essere trattata in camera di consiglio nei casi previsti dal rito camerale di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È applicabile il rito camerale in cassazione con possibilità di deposito di memorie.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per una condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1117 n. 3 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le spese relative agli impianti comuni non potessero esserle addebitate in presenza di distacco, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 1118, ultimo comma, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di distacco dall'impianto centralizzato; la Corte ha ritenuto che la questione fosse comunque superata dalla disciplina convenzionale del regolamento condominiale.

  • art. 1123, secondo comma, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione delle spese condominiali; la Corte ha affermato che le clausole del regolamento contrattuale possono derogare convenzionalmente a tale criterio.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sull'omesso esame di prove documentali è stata ritenuta non attinente alla ratio decidendi e dunque inidonea a fondare la cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la statuizione di rigetto sulla ripartizione delle spese implicava anche il rigetto della domanda di rideterminazione degli importi.

  • legge n. 10/1991

    Richiamata dalla Corte d'appello come disciplina estranea al giudizio, che avrebbe comunque richiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini per incidere sulle tabelle e sul regolamento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. è ammessa solo quando l'errore sia meramente percettivo, riguardi atti interni al giudizio di legittimità e sia decisivo; non può invece essere utilizzata per contestare l'interpretazione delle norme o la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la deduzione di circostanze fattuali o di questioni giuridiche diverse da quelle poste a fondamento della decisione non integra una censura specifica ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • Nel contenzioso condominiale, le clausole di un regolamento contrattuale possono validamente stabilire criteri convenzionali di ripartizione delle spese anche difformi dai criteri legali, e tali clausole restano vincolanti finché non siano modificate con il consenso richiesto dall'assetto contrattuale.
  • Il distacco di un'unità immobiliare dall'impianto centralizzato o l'installazione di un contatore individuale non sono di per sé sufficienti a rendere illegittimo l'addebito delle spese se il regolamento contrattuale prevede una diversa disciplina vincolante.
  • Nelle impugnazioni di delibere assembleari condominiali, la presenza di più condomini che abbiano partecipato al giudizio di merito può imporre il litisconsorzio processuale in appello o in cassazione; tuttavia, se il ricorso è manifestamente infondato, l'integrazione del contraddittorio può essere omessa per ragioni di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese condominialiParti comuni
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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