Cassazione Civile, Ordinanza n. 30448/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa edile)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio di sopraelevazione eseguito da una proprietaria su un fabbricato posto in confine con un fondo appartenente a una società. La società confinante agì per ottenere l’accertamento che la sopraelevazione aveva sconfinato, occupando porzioni del suo lotto per circa 5,40 mq e comprimendo le facoltà edificatorie e vendibili del terreno, con richiesta di risarcimento del danno quantificato in euro 12.600 sulla base di una consulenza tecnica preventiva. La convenuta sostenne di aver esercitato legittimamente le facoltà riconosciute dagli artt. 884 e 885 c.c. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo non comune il muro e richiamando il titolo di acquisto della convenuta. La Corte d’appello riformò la decisione, reputando invece provata un’occupazione abusiva permanente di suolo altrui e riconoscendo il danno. La ricorrente in cassazione articolò dieci motivi: (1) e (2) violazione di legge e omesso esame per avere la Corte qualificato come permanente l’illecito e riconosciuto la legittimazione ad agire alla società proprietaria attuale del fondo; (3) e (4) falsa applicazione delle norme sulle costruzioni sul confine e omesso esame del titolo di acquisto, per l’erronea individuazione del confine sulla base delle planimetrie; (5) violazione dell’obbligo di motivazione per avere condannato al pagamento senza chiarire il titolo giuridico; (6) e (7) violazione delle norme sulla responsabilità e sull’art. 885 c.c., sostenendo che il pregiudizio riguardasse semmai un indennizzo e non un illecito; (8) extrapetizione, perché la sentenza avrebbe deciso su un indennizzo ex art. 885 c.c. anziché sul risarcimento richiesto; (9) e (10) violazione del giudicato interno e omesso esame, perché la prova del danno era stata ritenuta carente in primo grado e non sarebbe stata validamente devoluta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza d’appello conteneva un accertamento di fatto, fondato sulla CTU e non adeguatamente contestato, secondo cui la costruzione sconfinava per 20 cm lungo tutto il muro sulla proprietà della società; tale ricostruzione non è sindacabile in cassazione sotto la veste di violazione di legge o omesso esame. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei titoli di proprietà. Ha ritenuto infondati il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo, osservando che il danno era stato correttamente liquidato come conseguenza della parziale occupazione del fondo e della riduzione delle facoltà edificatorie, sulla base della CTU, senza extrapetizione. Ha respinto infine nono e decimo motivo, escludendo la formazione del giudicato interno sul punto del danno, poiché la relativa questione era stata comunque riproposta in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, a un’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente come possibile fondamento alternativo della pretesa; la Corte non accoglie la censura perché la decisione impugnata si fonda su un accertamento di occupazione abusiva del fondo altrui, non su un inesatto adempimento contrattuale.
Richiamato come possibile base della domanda risarcitoria; la Corte considera la pretesa come derivante da un illecito permanente di occupazione abusiva di suolo altrui, ma respinge le doglianze perché miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto.
Richiamati nel motivo sulla legittimazione ad agire; la Corte afferma che il titolare del diritto leso è legittimato a chiedere tutela finché il pregiudizio permane.
artt. 874, 877, 884 e 885 c.c.
Invocati per sostenere la legittimità della costruzione sul confine o in aderenza; la Corte ritiene non sindacabile la valutazione di merito secondo cui la costruzione era in parte edificata sul fondo altrui e quindi l’art. 885 c.c. non era applicabile.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per censurare la motivazione della condanna; la Corte ritiene la motivazione della sentenza d’appello sufficiente e non apparente.
Richiamato nel motivo sulla condanna al pagamento; la Corte respinge la censura perché la decisione ha chiarito il titolo della pretesa risarcitoria.
Invocato per dedurre extrapetizione; la Corte esclude che la sentenza abbia deciso su una domanda diversa, ritenendo la liquidazione del danno coerente con la domanda risarcitoria proposta.
Richiamato per dedurre giudicato interno; la Corte esclude il giudicato sul punto perché la questione del danno era stata devoluta in appello.
Richiamato unitamente all’art. 2909 c.c. per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte nega che si fosse formato un giudicato sulla carenza di prova del danno.
Richiamato in relazione al procedimento accelerato; la Corte chiarisce anche il profilo di compatibilità del consigliere delegato con il collegio.
Richiamato per affermare la legittima partecipazione al collegio del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato che aveva proposto la definizione accelerata.
Richiamato per escludere cause di incompatibilità nel collegio giudicante.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di legge non consente di censurare l’erronea ricostruzione del fatto e che il vizio di omesso esame riguarda solo fatti decisivi effettivamente trascurati.
Applicato perché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta non accettata; la Corte condanna la ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma richiede l’omissione di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- L’occupazione abusiva di una porzione di fondo altrui integra un illecito permanente: la legittimazione ad agire spetta al titolare del diritto mentre il pregiudizio perdura.
- L’individuazione del confine tra fondi, quando fondata su CTU e su documenti non contestati, è un apprezzamento di merito non censurabile in cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali tipici.
- Non sussiste extrapetizione quando il giudice liquida il danno coerentemente con la domanda risarcitoria proposta, anche se la quantificazione sia avvenuta valorizzando un diverso inquadramento tecnico della medesima vicenda.
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione; non si forma, invece, su mere premesse logiche della statuizione impugnata o su questioni comunque riproposte in appello.
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