Cassazione Civile, Ordinanza n. 25695/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dalla società creditrice contro due fideiussori di una società debitrice, per far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti di una donazione con cui una fideiussora aveva trasferito al figlio un immobile in Roma. I giudici di merito hanno ritenuto che il credito fosse anteriore o comunque che l'atto dispositivo fosse pregiudizievole per il soddisfacimento del credito, valorizzando la preesistente fideiussione e la consapevolezza del pregiudizio. In cassazione la soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non aveva esaminato l'eccezione secondo cui l'eventus damni sarebbe stato escluso dalla presenza di un altro fideiussore obbligato per l'intero, titolare di pensione parzialmente pignorabile; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., identificato nella stessa circostanza della presenza dell'altro fideiussore e della sua capienza patrimoniale. La resistente ha replicato chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano costruiti in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché richiamavano atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli adeguatamente nel ricorso né indicarne con precisione la collocazione e la rilevanza processuale. Inoltre ha osservato che le doglianze, pur formalmente dedotte come violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità e non consentita nei limiti del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese in favore della controricorrente; nessuna statuizione sulle spese è stata resa verso l'altro intimato non costituito. È stato anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia deve essere specificamente e correttamente dedotta; nel caso, la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e per la sua reale attitudine a sollecitare una nuova valutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non anche a errori di motivazione, valutazione delle prove o richiesta di rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente e riprodurre gli atti e documenti su cui si fonda, con precisa localizzazione processuale; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.
È richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente applicabile alla responsabilità del coobbligato/fideiussore per l'intero, ma la Corte non affronta il merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su atti o documenti del processo, deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la sede processuale, altrimenti è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare una generica cattiva valutazione delle prove o di chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In sede di legittimità non è possibile trasformare il ricorso in un terzo grado di merito, sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
- L'omessa pronuncia può essere utilmente dedotta solo se il motivo individua in modo chiaro una domanda o eccezione effettivamente trascurata dal giudice di merito e il relativo esame è ricavabile dal ricorso in modo autosufficiente.
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