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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15407/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il Tribunale di Brescia aveva rigettato la domanda con decreto depositato il 27 marzo 2019. Avverso tale decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale: il giudizio era soggetto all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, che richiede che la procura per il ricorso per cassazione sia rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura riportava la data e l'autenticazione della firma, ma non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del decreto; la formula usata ('la firma è autentica') è stata ritenuta insufficiente. Il Ministero ha resistito con controricorso e il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida certificazione della procura speciale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha compensato integralmente le spese processuali, richiamando il pregresso contrasto giurisprudenziale risolto solo successivamente alla proposizione del ricorso, e ha dato atto altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità, a pena di inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato quale norma ordinaria sulla procura per il ricorso per cassazione, non sufficiente da sola a superare il requisito speciale previsto per le controversie in materia di protezione internazionale.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata evocata e poi ritenuta infondata dalla Corte costituzionale.

  • art. 10 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata evocata e poi ritenuta infondata dalla Corte costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata evocata e poi ritenuta infondata dalla Corte costituzionale; l'onere non è ritenuto lesivo del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata evocata e poi ritenuta infondata dalla Corte costituzionale.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Parametro di costituzionalità in relazione al diritto UE e alla CEDU; la relativa questione è stata dichiarata infondata.

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    Richiamato quale parametro eurounitario nel giudizio di costituzionalità della norma processuale.

  • art. 46 direttiva 2013/32/UE

    Richiamato quale parametro eurounitario nel giudizio di costituzionalità della norma processuale.

  • art. 18 CDFUE

    Richiamato quale parametro eurounitario nel giudizio di costituzionalità della norma processuale.

  • art. 19, par. 2, CDFUE

    Richiamato quale parametro eurounitario nel giudizio di costituzionalità della norma processuale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale nel giudizio di costituzionalità della norma processuale.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale nel giudizio di costituzionalità della norma processuale.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale nel giudizio di costituzionalità della norma processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene in modo esplicito la certificazione del difensore circa la sua data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La semplice autenticazione della firma del conferente non equivale, di per sé, alla certificazione della posteriorità della procura; occorre un'espressa attestazione del difensore sul punto, anche se contenuta in un'unica formula.
  • L'indicazione nella procura della data di rilascio o degli estremi del provvedimento impugnato non sana la mancanza della specifica certificazione richiesta dalla norma speciale.
  • Quando il ricorso è proposto in presenza di un contrasto giurisprudenziale risolto solo successivamente, è possibile compensare integralmente le spese processuali.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto della procura speciale impedisce l'esame dei motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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