Cassazione Civile, Ordinanza n. 19526/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di una giornalista pubblicista assunta con contratto part-time presso la redazione di Siena di una società editoriale all'inquadramento, a decorrere dal 23 marzo 2015, come giornalista redattrice professionista ai sensi del contratto collettivo di lavoro giornalistico, con conseguente condanna della società all'inquadramento, all'applicazione del relativo trattamento economico e al pagamento delle differenze retributive proporzionate all'orario ridotto. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Nelle more, però, è intervenuto un accordo transattivo tra le parti, con deposito di dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso e accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso, intervenuta a seguito della conciliazione della lite con accordo transattivo, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi di rigetto o inammissibilità del ricorso e non anche all'estinzione.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la riserva di motivazione nel procedimento camerale
la rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte, determina l'estinzione del processo
in caso di estinzione il giudice non dispone sulle spese processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per rigetto o inammissibilità, non per estinzione
art. 36 CCNLG
qualifica la posizione del giornalista pubblicista richiamata nella controversia
art. 1 CCNLG
indica l'inquadramento rivendicato come giornalista redattore professionista
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte e intervenuta a seguito di una conciliazione transattiva, comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non implica una pronuncia sulle spese di lite, salvo diversa statuizione nei limiti previsti dalla legge.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, ma solo nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando la controversia si chiude per accordo transattivo nelle more del giudizio di cassazione, la Corte prende atto della rinuncia e non esamina i motivi di ricorso.
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