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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19526/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di una giornalista pubblicista assunta con contratto part-time presso la redazione di Siena di una società editoriale all'inquadramento, a decorrere dal 23 marzo 2015, come giornalista redattrice professionista ai sensi del contratto collettivo di lavoro giornalistico, con conseguente condanna della società all'inquadramento, all'applicazione del relativo trattamento economico e al pagamento delle differenze retributive proporzionate all'orario ridotto. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Nelle more, però, è intervenuto un accordo transattivo tra le parti, con deposito di dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso e accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso, intervenuta a seguito della conciliazione della lite con accordo transattivo, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi di rigetto o inammissibilità del ricorso e non anche all'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la riserva di motivazione nel procedimento camerale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte, determina l'estinzione del processo

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione il giudice non dispone sulle spese processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per rigetto o inammissibilità, non per estinzione

  • art. 36 CCNLG

    qualifica la posizione del giornalista pubblicista richiamata nella controversia

  • art. 1 CCNLG

    indica l'inquadramento rivendicato come giornalista redattore professionista

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte e intervenuta a seguito di una conciliazione transattiva, comporta l'estinzione del processo.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non implica una pronuncia sulle spese di lite, salvo diversa statuizione nei limiti previsti dalla legge.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, ma solo nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando la controversia si chiude per accordo transattivo nelle more del giudizio di cassazione, la Corte prende atto della rinuncia e non esamina i motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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