Cassazione Civile, Ordinanza n. 10178/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da una fattura di importo molto elevato emessa per una fornitura domestica di energia elettrica, riferita a un lungo periodo di consumi ricalcolati. L'utente aveva inizialmente chiesto l'accertamento negativo del credito e, dopo il pagamento, aveva trasformato la domanda in ripetizione dell'indebito. In primo e secondo grado i giudici avevano ritenuto legittimo il ricalcolo dei consumi sulla base delle letture iniziale e finale del contatore, della fotografia del misuratore al momento della sostituzione e della sostanziale coerenza dei consumi successivi alla sostituzione con quelli ricalcolati. L'utente sosteneva in cassazione: 1) la violazione dell'art. 2697 c.c., perché la lettura del contatore sarebbe assistita solo da presunzione semplice e, a fronte della contestazione, il somministrante avrebbe dovuto provare il corretto funzionamento del misuratore; inoltre invocava la clausola contrattuale sulla ricostruzione dei consumi in caso di guasto del contatore; 2) la violazione dell'art. 183 c.p.c. in relazione all'eccezione di prescrizione, assumendo che non fosse stato possibile sollevarla alla prima udienza perché una delle controparti non si era ancora costituita e l'altra non avrebbe svolto difese sul credito. La Corte di cassazione ha però dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata e, comunque, ha rilevato l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; ha inoltre evidenziato che, in ogni caso, i motivi erano inammissibili. Il primo motivo era generico, non si confrontava con le argomentazioni decisive della corte d'appello e non rispettava gli oneri di specificità e localizzazione degli atti richiamati; il secondo era pure inammissibile per difetto di specifica indicazione del fatto processuale e per mancata riproduzione e localizzazione degli atti su cui si fondava. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore di entrambe le controricorrenti.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è requisito necessario; la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso per cassazione quando la notificazione della sentenza sia dedotta dal ricorrente.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; un motivo che non individui con precisione la ratio decidendi si risolve in un non motivo e va dichiarato inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce vizi fondati su atti o documenti del giudizio deve riprodurli o localizzarli specificamente nel ricorso; altrimenti la censura è inammissibile.
La censura sulla distribuzione dell'onere della prova non può essere formulata in modo astratto o generico, ma deve confrontarsi con il concreto percorso argomentativo del giudice di merito.
Le eccezioni e le deduzioni processuali devono rispettare le scansioni preclusive previste dalla norma; in cassazione, la censura sulla loro tempestività richiede la precisa indicazione del fatto processuale e degli atti rilevanti.
La trattazione in camera di consiglio non esonera il ricorrente dagli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o improcedibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la tempestività del ricorso dipenda da tale notificazione, comporta improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione la statuizione di merito che si assume erronea e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura fondata su atti o documenti del giudizio di merito richiede la loro riproduzione o, quanto meno, una puntuale indicazione di contenuto e collocazione nel fascicolo, altrimenti difetta il requisito di specificità ex art. 366 c.p.c.
- La contestazione del ricalcolo dei consumi di energia elettrica deve misurarsi con le concrete risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito; non è sufficiente affermare in astratto che il contatore goda di mera presunzione di correttezza.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata contestazione di specifici dati documentali, la censura in cassazione deve dimostrare puntualmente dove e come tali dati siano stati effettivamente contestati.
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