Cassazione Civile, Ordinanza n. 20267/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda porzioni di terreno contigue: in primo grado il Tribunale ha accertato la proprietà di una porzione di circa 183 mq in capo alla società attrice e ha condannato la società convenuta, che occupava i beni senza titolo, al rilascio; in appello la stessa attrice ha ottenuto il riconoscimento di un’ulteriore porzione di circa 228 mq e la condanna al ripristino, mentre è stato respinto l’appello incidentale della convenuta, che aveva domandato in via riconvenzionale l’accertamento della proprietà per usucapione delle aree controverse. Con il ricorso per cassazione la società convenuta ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente applicato il principio dell’attenuazione della cd. probatio diabolica nell’azione di rivendicazione, in contrasto con la giurisprudenza più recente richiamata dalla ricorrente; (2) travisamento delle fonti di prova e violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse desunto dalle risultanze notarili informazioni probatorie non corrette, senza considerare il principio nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché la ricorrente si è limitata a richiamare in modo astratto il principio sull’onere della prova nell’azione di rivendicazione, senza confrontarsi in modo specifico con le evidenze di causa e senza censurare in modo puntuale l’ulteriore affermazione della sentenza impugnata secondo cui, comunque, il ventennio utile all’usucapione non sarebbe decorso. Ha inoltre chiarito che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non ha superato il consolidato orientamento sulla riduzione dell’onere probatorio del rivendicante quando il convenuto deduca un’usucapione successiva al titolo dell’attore o del suo dante causa. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la doglianza non evidenziava un vero travisamento della prova in senso tecnico, ma mirava a proporre una diversa lettura e interpretazione delle risultanze documentali, attività non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di azione di rivendicazione; la Corte ribadisce che l’onere della prova del rivendicante può attenuarsi solo in presenza di specifiche allegazioni del convenuto incompatibili con la contestazione della proprietà, ma non quando il motivo sia dedotto in modo astratto.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova; la Corte riafferma che il limite probatorio del rivendicante va valutato in concreto rispetto alle contestazioni svolte in causa.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare il travisamento delle prove; la Corte osserva che la doglianza, così come formulata, non integra un travisamento del fatto/prova idoneo al sindacato di legittimità.
Richiamato per lamentare l’erronea valutazione delle fonti di prova; la Corte afferma che il ricorso tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.
La Corte lo richiama come base del filtro di inammissibilità quando il motivo non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato.
Richiamato incidentalmente nel contesto della funzione del filtro di inammissibilità.
Richiamato incidentalmente nel descrivere la funzione di filtro e la rapida delibazione dei ricorsi inconsistente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Applicato come criterio di inammissibilità del ricorso per contrasto con un orientamento consolidato o per manifesta infondatezza del motivo.
Massime di principio
- Nell’azione di rivendicazione, l’onere probatorio del proprietario non richiede sempre la prova dell’acquisto dei danti causa all’infinito; esso si attenua quando il convenuto opponga un’usucapione successiva al titolo dell’attore o del suo dante causa, purché le allegazioni della controparte consentano di delimitare il thema decidendum.
- La mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione non comporta automaticamente un alleggerimento dell’onere probatorio del rivendicante: l’attenuazione opera solo se il convenuto riconosca, espressamente o implicitamente, o non contesti specificamente, la precedente appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: il travisamento è configurabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su un’informazione probatoria decisiva oggettivamente smentita da uno specifico atto processuale.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a richiamare principi giurisprudenziali in modo astratto senza confrontarsi con le concrete risultanze di causa e con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera quando il motivo non si misura in modo serio con l’orientamento di legittimità consolidato e non offre una critica specifica e non meramente assertiva della decisione impugnata.
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