Cassazione Penale, Sentenza n. 15814/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile (Munafo) impugnava la sentenza di appello che aveva riformato la decisione del Giudice di Pace, escludendo la responsabilità penale e civile dell'imputato (Bengala) per un sinistro stradale del 21/07/2012 ritenendo il reato estinto per prescrizione e revocando le statuizioni civili. Il ricorso in Cassazione contestava la motivazione del Tribunale, lamentando omissione/erronea valutazione di prove (testimonianze, perizia, assenza di frenate, collocazione dei danni) e il travisamento degli atti, nonché la valutazione della presunta inattendibilità della persona offesa in ragione della positività agli oppiacei (sostenendo che la positività derivava da somministrazione di morfina da parte dei sanitari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, essendo il procedimento originario di competenza del Giudice di Pace, per le impugnazioni in cassazione sono consentiti soltanto i motivi previsti dall'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) c.p.p.; il ricorso della parte civile attaccava in realtà la valutazione di merito e la motivazione (ricostruzione fattuale), motivo non consentito. Per effetto dell'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al reato di lesioni personali; nel caso il reato era l'oggetto del procedimento ma è stato dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale di appello.
art. 143 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)
Norma richiamata nella sentenza di primo grado per contestare la condotta di guida (mancato rispetto del margine destro della carreggiata); il Tribunale di appello ha ritenuto non provata la violazione.
art. 573 comma 1 bis cod. proc. pen. (introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150)
"se la sentenza è impugnata per i soli interessi civili il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente al giudice o alla sezione civile competente che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"
Richiamata dalla Corte per spiegare la nuova disciplina della rimessione alle sezioni civili quando l'impugnazione riguarda solo interessi civili; la Corte ha però ritenuto non necessario applicarla perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 39 bis D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 / art. 606 comma 2 bis c.p.p.
Principio applicato dalla Corte: per i reati di competenza del Giudice di Pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi dell'art. 606 comma 1 lett. a), b), c), escludendo i richiami a vizi di motivazione o riconsiderazioni di merito.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019 (giurisprudenza citata)
Precedente giurisprudenziale che conferma il divieto di proporre ricorso per cassazione per vizi di motivazione nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace; la Corte lo richiama per motivare l'inammissibilità.
Norma che consente l'imposizione di una somma alla parte che ha presentato ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente a pagare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione delle sanzioni pecuniarie per l'inammissibilità; la Corte ha valutato l'assenza di giustificazioni per escludere la colpa della ricorrente.
Massime di principio
- Nei procedimenti originariamente decisi dal Giudice di Pace il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativi di legge (art. 606 c.p.p. lett. a, b, c); non è possibile utilizzare la Cassazione per impugnare la valutazione di merito o la motivazione dei fatti.
- Se l'impugnazione riguarda solo interessi civili esiste la possibilità di rimessione alla sezione civile (art. 573 c.p.p.), ma tale rimessione non opera se il ricorso è inammissibile per vizi formali o per ragioni di competenza/ammissibilità.
- Le contestazioni che investono valutazioni probatorie (testimonianze contraddittorie, valutazione di perizia, ricostruzione del punto d'urto) devono essere proposte nei rimedi ammessi in grado di merito; in Cassazione vanno formulate come questioni di diritto, non come semplice richiesta di riesame dei fatti.
- Quando si eccepisce che la positività a sostanze deriva da cure mediche (es. somministrazione di morfina) è necessario che tale elemento sia provato e documentato nel processo di merito; la mera affermazione nel ricorso non basta a invertire la valutazione di attendibilità.
- La proposizione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare preliminarmente l'ammissibilità e il corretto inquadramento giuridico prima di impugnare.
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