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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1789/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa sostenendo: (1) travisamento della prova perché la società venditrice era formalmente rappresentata da altra persona (Barbara Carnevali) e quindi Cusmati non poteva conoscere il contenuto della fattura e l'effettivo chilometraggio; (2) omessa valutazione di una prova decisiva, un video audio-visivo inviato da Ndricim Mannokondaj che mostrerebbe un chilometraggio di 20.403 km e attesterebbe l'ignoranza di Cusmati sulla manomissione; (3) violazione di norme processuali (art. 125, comma 3 c.p.p. e art. 111 Cost.) per presunta omessa motivazione sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha ritenuto legittime le valutazioni dei giudici di merito, anche in virtù della doppia conforme (Tribunale e Corte d'appello), e ha confermato che risultano depositate e valorizzate le deposizioni – in particolare del teste Ndricim Mamokondaj e la fattura che indicava 175.000 km – dalle quali emergeva che Cusmati era a conoscenza del reale chilometraggio. Il video prodotto non ha costituito un elemento capace di sovvertire la ricostruzione dei giudici di merito e la Corte di cassazione non è luogo per rivalutare il merito probatorio. Quanto alla pena (10 mesi e 1.000 euro di multa) la motivazione è stata ritenuta adeguata e sufficiente. Per effetto dell'inammissibilità, Cusmati è stato condannato al pagamento delle spese processuali del grado, al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Richiamata per il nuovo criterio di valutazione del vizio di "travisamento della prova" introdotto dalla riforma: tale vizio non abilita la Corte di cassazione a rivedere il merito, ma serve a verificare la coerenza logica della motivazione rispetto ai fatti; il suo sindacato è molto limitato, specie in presenza di doppia conforme.

  • Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per contestare la motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione è presente e sufficiente, specie perché la pena è prossima al minimo edittale.

  • Art. 111 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a una giustificazione adeguata delle decisioni; la Corte di cassazione ha ritenuto rispettato il principio nel caso concreto.

  • Art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice ha adeguatamente indicato l'impiego dei criteri, e che quando la pena è vicina al minimo edittale è sufficiente una motivazione sintetica (es. "pena congrua" o "equa").

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del grado e, in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa, la multa alla cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 e alle spese.

  • Art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.

    Norme sul dibattimento scritto e richiesta di discussione: richiamate nel processo per motivare la trattazione scritta in Cassazione in assenza di tempestiva richiesta di discussione.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme (sentenza di primo grado e Corte d'appello che coincidono nella ricostruzione), la Corte di cassazione ha una funzione di garanzia formale: non può rinnovare la valutazione del merito probatorio se non davanti a specifiche e circostanziate ragioni di "travisamento" che mostrino una macroscopica incongruenza tra motivazione e compendio probatorio.
  • Il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile in Cassazione solo se il ricorrente indica con precisione l'elemento probatorio travisato e dimostra che l'errore è tale da escludere ogni discrezionalità valutativa del giudice di merito.
  • Prove o elementi probatori (es. video) vanno inseriti e valorizzati nel processo di merito: la semplice produzione in Cassazione non è idonea a ribaltare la decisione se i giudici di merito hanno già esaminato e motivato la loro valutazione.
  • Sulla determinazione della pena: quando la misura si colloca non lontano dal minimo edittale è sufficiente una motivazione sintetica che attesti l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione dettagliata è richiesta solo se la pena è di molto superiore alla media edittale.
  • Ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); il difensore deve curare la specificità e l'autosufficienza delle deduzioni probatorie.

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