Cassazione Penale, Sentenza n. 1789/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa sostenendo: (1) travisamento della prova perché la società venditrice era formalmente rappresentata da altra persona (Barbara Carnevali) e quindi Cusmati non poteva conoscere il contenuto della fattura e l'effettivo chilometraggio; (2) omessa valutazione di una prova decisiva, un video audio-visivo inviato da Ndricim Mannokondaj che mostrerebbe un chilometraggio di 20.403 km e attesterebbe l'ignoranza di Cusmati sulla manomissione; (3) violazione di norme processuali (art. 125, comma 3 c.p.p. e art. 111 Cost.) per presunta omessa motivazione sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici o non consentiti. Ha ritenuto legittime le valutazioni dei giudici di merito, anche in virtù della doppia conforme (Tribunale e Corte d'appello), e ha confermato che risultano depositate e valorizzate le deposizioni – in particolare del teste Ndricim Mamokondaj e la fattura che indicava 175.000 km – dalle quali emergeva che Cusmati era a conoscenza del reale chilometraggio. Il video prodotto non ha costituito un elemento capace di sovvertire la ricostruzione dei giudici di merito e la Corte di cassazione non è luogo per rivalutare il merito probatorio. Quanto alla pena (10 mesi e 1.000 euro di multa) la motivazione è stata ritenuta adeguata e sufficiente. Per effetto dell'inammissibilità, Cusmati è stato condannato al pagamento delle spese processuali del grado, al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata per il nuovo criterio di valutazione del vizio di "travisamento della prova" introdotto dalla riforma: tale vizio non abilita la Corte di cassazione a rivedere il merito, ma serve a verificare la coerenza logica della motivazione rispetto ai fatti; il suo sindacato è molto limitato, specie in presenza di doppia conforme.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per contestare la motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione è presente e sufficiente, specie perché la pena è prossima al minimo edittale.
Art. 111 Costituzione
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a una giustificazione adeguata delle decisioni; la Corte di cassazione ha ritenuto rispettato il principio nel caso concreto.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice ha adeguatamente indicato l'impiego dei criteri, e che quando la pena è vicina al minimo edittale è sufficiente una motivazione sintetica (es. "pena congrua" o "equa").
Norma che dispone la condanna alle spese del grado e, in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa, la multa alla cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 e alle spese.
Art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.
Norme sul dibattimento scritto e richiesta di discussione: richiamate nel processo per motivare la trattazione scritta in Cassazione in assenza di tempestiva richiesta di discussione.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme (sentenza di primo grado e Corte d'appello che coincidono nella ricostruzione), la Corte di cassazione ha una funzione di garanzia formale: non può rinnovare la valutazione del merito probatorio se non davanti a specifiche e circostanziate ragioni di "travisamento" che mostrino una macroscopica incongruenza tra motivazione e compendio probatorio.
- Il vizio di "travisamento della prova" è sindacabile in Cassazione solo se il ricorrente indica con precisione l'elemento probatorio travisato e dimostra che l'errore è tale da escludere ogni discrezionalità valutativa del giudice di merito.
- Prove o elementi probatori (es. video) vanno inseriti e valorizzati nel processo di merito: la semplice produzione in Cassazione non è idonea a ribaltare la decisione se i giudici di merito hanno già esaminato e motivato la loro valutazione.
- Sulla determinazione della pena: quando la misura si colloca non lontano dal minimo edittale è sufficiente una motivazione sintetica che attesti l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione dettagliata è richiesta solo se la pena è di molto superiore alla media edittale.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); il difensore deve curare la specificità e l'autosufficienza delle deduzioni probatorie.
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