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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02937/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di intimazione notificato in relazione a cartelle di pagamento concernenti riprese fiscali per l’anno d’imposta 2000 (IVA, IRPEF e IRES) e per l’anno 2010 (tassa automobilistica). Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con declaratoria di cessazione della materia del contendere per la tassa automobilistica e rigetto dell’appello per i crediti erariali del 2000, ritenuti estinti per prescrizione perché la cartella era stata notificata tardivamente. Le Agenzie ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2946 c.c., sostenendo che la pretesa prescrizione o decadenza per tardiva notifica della cartella avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando tempestivamente la cartella stessa e non in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento; con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che l’avviso di accertamento presupposto della cartella era stato confermato con sentenza del 2010 e quindi il credito non poteva comunque dirsi prescritto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché decida nuovamente la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La ratio è che, una volta decorso inutilmente il termine per impugnare la cartella di pagamento, il credito sottostante diviene definitivo e non può più essere contestato, neppure eccependo in sede di impugnazione dell’intimazione la prescrizione o la decadenza derivante dalla mancata o tardiva notifica della cartella.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    La censura delle ricorrenti era diretta contro l’errore del giudice d’appello nell’ammettere l’eccezione di prescrizione/decadenza proposta tardivamente contro la pretesa tributaria; la Corte richiama la regola per cui tali vizi vanno fatti valere con l’impugnazione dell’atto immediatamente impugnabile.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato come termine di prescrizione ordinaria invocato dalle ricorrenti; la Corte afferma però che, nel caso concreto, il problema della prescrizione non poteva essere fatto valere tardivamente contro l’intimazione se la cartella non era stata impugnata nei termini.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per formulare il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, invocata per il secondo motivo poi assorbito.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento, quando l’atto sia regolarmente notificato e impugnabile, rende definitivo il credito sottostante; di conseguenza, non è più consentito contestarne la debenza deducendo in un giudizio successivo la prescrizione o la decadenza derivante dalla tardività della cartella.
  • L’eccezione relativa alla mancata notifica nei termini o alla tardiva notifica dell’atto presupposto deve essere proposta nel termine di impugnazione dell’atto stesso; non può essere recuperata attraverso l’impugnazione di un atto successivo della riscossione, come l’intimazione di pagamento.
  • Quando il primo motivo di ricorso censura correttamente l’errore di diritto che ha condotto alla decisione impugnata, il secondo motivo resta assorbito se relativo a un fatto decisivo che non occorre più esaminare ai fini della definizione della controversia.
  • In materia tributaria, la definitività dell’atto impositivo o della cartella non tempestivamente impugnati preclude la rimessione in discussione del rapporto tributario nei limiti dedotti contro quell’atto, salvo i vizi propri dell’atto successivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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