Cassazione Penale, Ordinanza n. 27761/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma: l'imputato permane responsabile del reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, con la pena già determinata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per la violazione della misura di prevenzione personale di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, con pena di mesi dieci di reclusione, ridotta per il rito. Dal testo emerge che il ricorrente riproponeva sostanzialmente i medesimi motivi già esaminati e respinti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, contestava: la dimostrazione dello sconfinamento in altro Comune; l'asserita ignoranza scusabile dei confini territoriali; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il trattamento delle circostanze attenuanti generiche senza prevalenza sulla recidiva. La Corte rileva che lo sconfinamento era oggettivamente provato, che l'ignoranza dei confini non era scusabile in ragione delle prescrizioni cui l'imputato era tenuto ad attenersi, che la non punibilità per particolare tenuità era esclusa dalla gravità del fatto e dalla non occasionalità della condotta, e che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata impediva il bilanciamento invocato.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione; lo sconfinamento in altro Comune integra l'illecito quando contrasti con le prescrizioni osservate dall'interessato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il fatto sia oggettivamente grave e la condotta non sia occasionale.
Prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, derogando alla disciplina ordinaria del bilanciamento.
Recidiva reiterata rilevante ai fini del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La violazione delle prescrizioni imposte al soggetto sottoposto a misura di prevenzione è integrata quando lo sconfinamento territoriale risulti oggettivamente accertato e l'errore sui confini non sia scusabile in relazione agli obblighi specificamente imposti.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenti elementi di oggettiva gravità e non risulti episodica o occasionale.
- Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata opera come limite legale al giudizio di bilanciamento e non è di per sé irragionevole o arbitrario.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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