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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12113/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Un gruppo di parti private aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex l. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo davanti al TAR Lazio, terminato con declaratoria di improponibilità per mancata presentazione dell'istanza di prelievo. Dopo una prima fase di legittimità e una successiva riassunzione, la Corte d'appello di Perugia aveva riconosciuto l'indennizzo; il Ministero aveva proposto opposizione avverso il decreto monitorio, ma l'opposizione era stata rigettata. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-septies, l. n. 89/2001 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: secondo il ricorrente, le parti private non avrebbero dovuto ottenere alcun indennizzo perché dalla durata del processo amministrativo avrebbero tratto un vantaggio, in quanto solo per effetto del protrarsi del giudizio e della successiva declaratoria di incostituzionalità dell'art. 54 d.l. n. 112/2008 sarebbe divenuta non più ostativa la mancanza dell'istanza di prelievo. In sostanza, il Ministero sosteneva che, se il giudizio presupposto si fosse definito tempestivamente, l'indennizzo non sarebbe spettato; dunque la durata irragionevole avrebbe comportato un beneficio, escludendo il diritto all'equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, per i processi amministrativi già pendenti al 16 settembre 2010 e non soggetti alla disciplina sopravvenuta della l. n. 208/2015, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019 la presentazione dell'istanza di prelievo non costituisce più condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione. Essa può soltanto rilevare come elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o non serietà dell'interesse alla decisione, incidendo eventualmente sulla quantificazione dell'indennizzo. La sentenza costituzionale, avendo efficacia ex tunc, ha rimosso retroattivamente l'ostacolo normativo, sicché il tempo trascorso fino alla riassunzione è rimasto rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo. Il ricorso è stato quindi rigettato e il Ministero è stato condannato alle spese di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 89/2001

    ricorso ex art. 3 l. 89/2001

    costituisce il fondamento della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo presupposto.

  • art. 2, comma 2-septies, l. n. 89/2001

    non esclude automaticamente l'indennizzo nel caso di processo amministrativo pendente al 16 settembre 2010; l'istanza di prelievo non è più condizione di proponibilità, ma può solo incidere come elemento sintomatico sulla serietà dell'interesse e sulla liquidazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008

    la sua disciplina, come novellata, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con effetti retroattivi; non può quindi essere applicata per negare l'indennizzo nei termini prospettati dal Ministero.

  • l. n. 208/2015

    viene richiamata come disciplina sopravvenuta rispetto alla quale la fattispecie non risulta soggetta, in ragione della pendenza del processo amministrativo alla data rilevante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nei processi amministrativi già pendenti al 16 settembre 2010, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54 d.l. n. 112/2008, l'istanza di prelievo non è più una condizione di proponibilità della domanda Pinto, ma solo un possibile indice della persistenza dell'interesse della parte.
  • La sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità opera con effetto retroattivo e consente di valutare la durata del processo presupposto ai fini dell'equa riparazione secondo il regime rimosso dalla Corte costituzionale.
  • Il mero fatto che, per effetto di un mutamento giurisprudenziale o costituzionale, il protrarsi del processo abbia reso astrattamente conseguibile un indennizzo non basta a escludere il diritto: occorre verificare se sussistano davvero i presupposti normativi attuali della domanda.
  • In tema di equa riparazione, la mancata istanza di prelievo può incidere, al più, sulla quantificazione dell'indennizzo o sulla valutazione della serietà dell'interesse, non sul diritto in sé quando la disciplina applicabile ne abbia eliminato la funzione di condizione di proponibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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